Achtung Volkszählung! Attenzione al censimento!
139 Attenzione al Censimento! Art. 2 Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il grup- po linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratte- ristiche etniche e culturali. Art. 15 (…) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in pro- porzione diretta alla consistenza di cia- scun gruppo linguistico e in riferimento all’entità del bisogno del gruppo mede- simo, salvo casi straordinari che richie- dano interventi immediati per esigenze particolari. Art. 50 La Giunta provinciale di Trento è com- posta dal Presidente che la presiede, da assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella pri- ma seduta e a scrutinio segreto. Il Con- siglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nella Provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta dal Presidente, da due vice presidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consi- stenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provin- cia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l’altro al gruppo linguistico italiano. Il Presiden- te sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedi- mento. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. Art. 61 Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzio- nale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio co- munale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Art. 89 Per la Provincia di Bolzano sono istitu- iti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabili- ti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell’amministrazione civile dell’interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello ammi- nistrativo del Ministero della difesa. I posti dei ruoli di cui al primo comma, testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il trentino - alto adige
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