II nostro censimento - Unsere Volkszählung - in Europa 2001 (il mattino)
25 gennaio 1998 mantenere diritti diseguali o distinti per speciali gruppi razziali una volta ehe si siano raggiunti gli obbiettivi ehe si erano prefissi. Queste disposizioni costituiscono un'applicazione di principio di ragionevolezza in circostanze, come quelle ehe hanno mosso il legislatore costituzionale ad introdurre la proporzionale etnica, di passate discriminazioni subite da queste popolazioni ehe hanno effettivamente avuto luogo. Circostanze senza dubbio di natura eccezionale. II principio di ragionevolezza come concepito in questa convenzione giustifica anche l'adozione di misure di discriminazione etnica. Sempre ehe vengano mantenute entro limiti temporali definiti. Questo e quanto si evince da questa convenzione. II rispetto di questa convenzione internazionale ehe ha lo stesso valore di tutte le altre convenzioni ehe spesso vengono citate qui da noi - e ehe tra l'altro e stata ratificata anche dall'Austria - costituisce un obbligo internazionale dello stato italiano a cui questo e legato. Nel eommentare questa convenzione la dottrina costituzionalista italiana - potrei citare il Salerno, il Carrozza o anche il Pizzorusso, ehe e probabilmente il pii'i illustre eostituzionalista italiano ehe si sia interessato delle problematiehe delle minoranze - con specifico riferimento alla proporzionale etnica praticata in Alto Adige - ha manifestato l'avviso ehe se questa misura dovesse stabilizzarsi perderebbe i I suo earattere di misura positiva per trasformarsi in una misura di diseriminazione razziale con conseguente violazione del diritto internazionale da parte dell'ltalia. La corte costituzionale non ha mai affrontato la problematica dell'efficaeia nel tempo della proporzionale etnica. Non ha mai detto se la proporzionale etnica debba intendersi eome una misura di earattere neeessariamente temporaneo e contingente oppure permanente. Questo no l'ha mai detto. Essa invece, investita della questione di legittimita eostituzionale degli art. 89 e 61 dello statuto, per presunta incompatibilita di queste norme con gli articoli 3 e 51 della costituzione, ha giudieato Ja questione eome infondata nel '87 in base all'assunto ehe l'istituto della proporzionale etnica, pur integrando, sottolinea la corte, una diseiplina speciale in deroga a una generale - e qui naturalmente mi riferiseo alla disciplina generale valida in tutto il resto del territorio dello stato e probabilmente in molti altri paesi europei, cioe il eriterio del merito - sia l'espressione diretta del fondamentale principio di tutela delle minoranze linguistiche rieonosciute, garantito dall'art. 6 della costituzione. E come tale non sarebbe diretto ad introdurre una discriminazione, bensl tenderebbe a rimuovere quelle diseguaglianze di fatto tra gli individui la cui rimozione eostituisee presupposto essenziale per la piena realizzazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale a eui e ispirato l'art. 3, comma 2 della nostra costituzione. Tale impostazione, della quale i commentatori costituzionalisti ehe ho citato prima erano perfettamente al corrente, si sposa con la teoria ehe ho citato e ehe e stata da essi adottata in dottrina, secondo la quale la proporzionale etniea e sl espressione del fondamentale prineipio di tutela della minoranze, ma essa costituisce tuttavia una misura neeessariamente temporanea e eontingente di carattere risarcitorio. Quindi propongono di fare una distinzione fra legittimita eostituzionale della proporzionale etnica come misura di tutela delle minoranze e di legittimita eostituzionale dell'abuso della proporzionale etniea quale forma di diseriminazione razziale, eontraria al prineipio di ragionevolezza. Seeondo quello ehe si !egge nel manuale sull'autonomia dell'Alto Adige, edito dalla giunta provineiale, ,,qualora il terrnine fissato per il raggiungimento delle quote dovesse essere rispettato, si verrebbe a spostare la base di legittimazione della proporzionale e eioe dal bilaneiamento di una situazione di squilibrio storieamente determinata alla garanzia di una situazione d'equilibrio raggiunto." Cioe Ja proporzionale deve eomunque essere applieata e si sostanzia nel mantenimento di diritti distinti di speciali gruppi etniei. Questa e Ja filosofia ehe e sottesa a questa affermazione. Comunque prospettiva ventilata si e gia verificata nei fatti e si verifica tuttora eon riferimento a numerosi enti pubblici territoriali tra i quali ad esempio anehe la stessa Provineia autonoma di Bolzano, dove da diversi anni Je quote di riserva sono gia state raggiunte e Ja proporzionale viene utilizzata per il mantenimento dello status quo. Essa viene di fatto applieata eome un istituto di natura permanente e in apparente eontrasto eon i sopra eitati obblighi internazionali dello stato, posti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. ABSTRACT R. Schülmers von Pernwerth DerVortragkonzentriesrtichaufdie Problematdikerbestehendeonder nichtbestehendeGnesetzmäßigkeit einerSchutzmaßnahmwie dem ethnischePnroporzf,allsdiese MaßnahmkeeinezeitlicheGn renzen derGültigkefiüt r dieEntfaltunighrer Wirksamkesitetzt.Wiebekannitst, siehtderethnisi;heProporzd,erfür diestaatlicheAnmterderProvinz Bozen(Art.89Autonomiestatut, angewendemtitD .P.RN. r. 574/1976) gültigist,vor,daßdieQuoteninden genannteAnmterninnerhalbdes Jahres2002erreichtwerden müssenw, ährendüberdie Anwendundgesethnischen Proporzefsür dieZeitnachdiesem Termin ichtsgesagwt ird.Die derzeitigiendenlokalen KörperschaftednerProvinz(wodie Quotenseitlangemerreichst indund wokeinezeitlicheBegrenzung vorgeseheinst)gehandhabte administrativPeraxisundder vorherrschendpeolitischeWillein SüdtirollassendiAnnahmzeu,daß derethnischeProporzals charakteristischine,unserer Autonomime ittlerweile unvergänglichTeatsachaengesehen wird. DennocehrhebtdieStellungnahme Zweifeal nderverfassungsmäßigen LegitimitäetinerderartigenRegelung undverweisat ufdiejüngste RechtssprechudnegsEuropäischen Gerichtshofws,elchedas ProporzsystemdserStellend, asin Deutschlanadngewendewturde,um dieAufnahmveonFraueninden öffentlicheDn ienszt ufördern(zur GleichberechtiguingBezugaufund imVerhältnizsurerfolgten DiskriminierundgerFrauensahdiese il mattino· RegeluneginVorzugsrecfhütr die weiblicheKnandidatevnor,fallsdiese sozialeGruppeimStellenpladner einzelneKnörperschaft unterrepräsentiseertinsollte,wobei manunterunterrepräsentideertnFall verstandw, odieFrauenwenigear ls 50 % derStellenbesetztena),ls unbegründuent ddiskriminierend abgestempehlat t. SchließlicshtelltsichdasProblem, wiemandieinternationale VerpflichtunugnseresStaatesmitder erwähntednerzeitigeandministrativen Praxis,welchedenethnischen ProprozalsDauermaßnahmunedals mittlerweiluenersetzbainrterpretiert, inEinklanbgringenkann,damitin seinemInneren ichtdieAnwendung vonethnischdiskrimierenden Maßnahmenrmöglichwt ird,welche nichtvonaußergewöhnlichen Gründebnestimmutndnichtnurvon zeitweiligeDrauesr ind(Artikel1, Absatz4 deer"Konventiognegenjede Formderrassistischen Diskriminierun-gN" ewYork 1966). Dr.RoberSt chülmervson Pernwerth - Bozen,magistrato. PAOLOCORTI Libera circolazione e proporzionale etnica L 'oggetto del mio intervento sara eselusivamente Ja valutazione eomparativa tra la diseiplina eomunitaria nella materia di libera circolazione di lavoratori e la disciplina speciale sulla proporzionale etniea nel pubblico impiego in Alto Adige. Tralaseero quindi Ja altre questioni relative al diritto di precedenza nell'aecesso all'impiego e al bilinguismo ehe necessiterebbero di una trattazione pii'i ampia. Tornando al tema e necessario fare una breve premessa: Tutti loro sapranno eosa si intende per proporzione etniea e quindi bastera rieordare ehe qui viene intesa come ripartizione dei posti di lavoro in base alla consistenza dei gruppi etnici. Interessa tanto l'impiego subordinato presso l'amministrazione dello stato quanto quello presso gli enti locali. La normativa, pur essendo contenuta in provvedimenti diversi, e pressoche uguale e eonsente quindi una trattazione uniforme dell'istituto anehe in rapporto al diritto di libera cireolazione dei lavoratori. Per quanto eoneerne inveee il diritto di libera eireolazione questo e previsto dall'art. 48 del trattato istitutivo della eomunita europea e eioe da! trattato di Roma. Art. 48, ehe poi ha visto speeifieare la propria disciplina dettagliata in un regolamento del 16.12.68, regolamento del consiglio delle comunita, ehe ha ehiaramente definito i eontenuti di questo diritto. II diritto di libera cireolazione si esaurisce in pratiea nel diritto di accedere all'impiego subordinato da parte di un eittadino di uno stato membro in un'altro stato membro, a parita di eondizioni con i cittadini di quello stato. Cioe un ipotesi: un italiano puo recarsi in Germania e aeeedere ad un impiego subordinato alle stesse condizioni previste in quel paese per i cittadini germaniei. Detto questo, si tratta di vedere se la proporzionale etniea eontrasti in qualche modo eon il diritto di libera eircolazione. Un primo ostacolo si trova subito nel art. 18 del DPR 752/76, DPR su proporzionale, bilinguismo e diehiarazione di appartenenza, ehe riserva Ja possibilita di effettuare la diehiarazione di appartenenza etniea esclusivamente ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano. Naturalmente, non potendo rendere Ja diehiarazione di appartenenza, i eittadini degli altri stati membri non possono eoncorrere all'impiego pubblieo, ehe - eome sappiamo - ripartisce i vari impieghi in base alla consistenza dei gruppi linguistiei. Sie sviluppato su una rivista giuridiea austriaca, ,,Juridi ehe Blätter" un dibattito tra gli anni · 89 e '90 tra i fautori di due tesi eontrapposte: quella della eompatibilita delle due normative e quella dell'incompatibilita. La prima delle due tesi sosteneva ehe questo contrasto potesse essere superato con Ja sempliee previsione in occasione del sueeessivo censimento, quello del '91 di un quarto gruppo linguistico. Quarto gruppo nel quale sarebbero eonfluiti i lavoratori comunitari ehe avessero inteso esercitare il dirino di libera eireolazione e in questo modo eon la ereazione del quarto gruppo si sarebbe superato il eontrasto normativo tra proporzionale e diritto di libera eircolazione. Effenivamente, con il decreto legislativo 253 del '91 ehe ha modifieato Ja diseiplina in materia di diehiarazione d'appartenenza etnica e stato introdotto un elemento di novita, il eosiddetto „quarto gruppo", eioe il gruppo degli altri, di eoloro ehe non si rieonoseono ne italiani, ne tedesehi, ne ladini, si dichiarano altri, diversi e pure aderiseono ad uno dei tre gruppi uffieiali al fine dell'esercizio dei diritti e degli interessi leginimi collegati alla diehiarazione d'appartenenza. Quello degli altri, pero, non puo essere eonsiderato a tutti gli effetti un quarto gruppo. Perche a questo gruppo non viene riservata una quota di impiego statale. Assolutamente no. Questo gruppo in definitiva consente soltanto, in osservanza di alcune osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, agli alloglotti e mistilingui di dichiararsi, conformemente al vero, non appartenente a nessuno dei tre gruppi uffieiali, eppure di aggregarsi ad essi per esereitare i diritti eollegati alla diehiarazione d'appartenenza. Quindi, di fatto, non si erea un quarto gruppo e di fatto resta impregiudieata Ja tematiea dei cittadini eomunitari, perehe anehe Ja diehiarazione di aggregazione e riservata solo ai eittadini residenti in provineia. Deeisamente pii'i innovaliva e inveee una sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, sentenza 159 del ·91, con la quale si e esteso ai eittadini eomunitari quanto gia previsto per i eittadini italiani non residenti in provineia, e eioe di rendere Ja diehiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistieo mediante diehiarazione sostitutiva dell'atto notorio. II eittadino comunitario ehe intende parteeipare ad un coneorso 1 II nostrocensimento inEuropa UnsereVolkszählung in Europa 2 Liberacircolazione in Europae tutela delleminoranze Mobilitätin Europa undSchutzder Minderheiten Paul Flora, Entführung - Un rapimento (Ed. Thomas Flora, Innsbruck)
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