II nostro censimento - Unsere Volkszählung - in Europa 2001 (il mattino)
25 gennaio 1998 pubblico in Alto Adige in occasione della partecipazione al concorso rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, si dichiara appartenente ad un gruppo e quindi concorre per l'impiego alle stesse condizione dei cittadini residenti appartenenti a quel gruppo. In questo modo si e superato l'empasse normativo tra disciplina comunitaria e disciplina autonomistica. Rimane certo lo scoglio formale della rimozione, conformemente a quanto piu volle stabilito dalla corte europea, di queste disposizioni ehe contrastano con il diritto comunitario. Pero, di fatto, i c_omunitaricon questo escamotage nescono ad accedere al pubblico impiego in Alto Adige alle stesse condizioni dei cittadini residenti. Possiamo fare un esempio: se venisse bandito un concorso con tre posti. Uno riservato al gruppo italiano, due al gruppo tedesco e concorressero un cittadino italiano, due cittadini di lingua tedesca e un cittadino spagnolo aggregato al gruppo italiano e all'esito de! concorso la graduatoria fosse la seguente: primo classificato cittadino itahano, secondo lo spagnolo, terzo e quarto i due cittadini di lingua tedesca, come verrebbero aggiudicali i posti? II posto italiano certamente al primo dassificato italiano, i due posti nservalt al gruppo linguistico tedesco verrebbero assegnati al terzo e quarto classi ficati, e cioe ai due cittadini di madrelingua tedesca. Resterebbe escluso dall'impiego lo spagnolo anche se classificato secondo. Quindi, la discriminazione, come diceva giustamente il collega Schülmers, avviene sicuramente sul piano meritorio. Ma da un punto di vista di compatibilita con la disciplina comunitaria esiste contrasto? lo non credo. lnnanzitutto perche se dovessimo sostituire al cittadino spagnolo un cittadino italiano non residente la situazione non cambierebbe, rimarrebbe egua\mente esc\uso, anzi, se si dovesse sostituire al cittadino spagnolo un cittadino italiano residente oppure aggregato al gruppo linguistico italiano, la situazione non muterebbe. E cioe in definitiva la proporziona\e opera una discriminazione sul piano del merito, ma non una discriminazione sulla base della residenza o della cittadinanza dei concorrenti. In questo senso non vi e contrasto con il diritto di libera circolazione. Perö, e necessario svolgere un'ultima valutazione, fare un'ultima osservazione, per vedere qual e il costo ehe la proporzionale deve affrontare per rendersi compatibile con la disciplina comunitaria. E un costo piuttosto alto. La proporzionale nasce in un determinato periodo storico per porre rimedio ad una grave situazione di fatto ai danni del gruppo linguistico tedesco ehe si era verificata per i ben noti motivi storici e politici. Quindi, nasce come strumento di riparazione. E funziona perche di fatto la societa altoatesina e distinta in tre gruppi linguistici ehe rappresentano compartimenti stagni, impermeabili tra loro e quindi la quota, l'ipotesi dei posti riservati al gruppo tedesco, effett1vamente sara coperta da resident_iappartenenti al gruppo hngu(st1co tedesco. Ma negli anni, cosa e successo? Da una parte la mobilita tra i gruppi e aumentata, per motivi anche di opportunita, c1ttadini italiani si dichiarano \edeschi e viceve~sa, dall'altra parte e aumentato cons1derevolmente il numero dei mistilingui ehe costituiscono una realta sempre piu 1mportante m Alto Adige. Ancora e aumentata la mobilita intracomunitaria dei lavoratori e dovendo la proporzionale aprire le porte ai lavoratori comunitari, di fatti la situazione potrebbe essere la seguente: in un concorso pubblico c_ond_ieciposti riservati al gruppo lmgu1s1tcotedesco, questi dieci posti potrebbero essere ricoperti per mtero da persone di fatto non di madrelingua tedesca, cioe italiani dichiaratisi tedeschi, mistilingui d1ch1arat1s1tedeschi e cittadini comunitari aggregati al gruppo tedesco. Quindi, di fatto, per essere compatibile con il sistema comunitario, la propor,:ionale rinuncia alla sua funzione propria. Alla sua ragione d'essere, anche storica. E allora, un'ultima considerazione ehe si pone d'obbligo e ehe e intrinseca a quello ehe abbiamo esaminato - cioe ehe istituti come quelli della proporzionale, ehe sono stati strutturati a base di situazioni anche normative storiche, e prettamente interne agli stati, possano uniformarsi al diritto europeo soltanto rinunciando ad alcune caratteristiche proprie, ehe spesso ne costituiscono i tratti fondamentali. Segno questo, ehe anche nella tutela delle minoranze etniche, ehe pure resta un principio validissimo ed importantissimo, e necessario delineare nuovi istituti ed ideare nuove forme di tutela piu compatibili con il diritto comunitario e possibilmente piu compatibili anche con i troppo spesso compressi diritti dei singoli. ABSTRACT Paolo Corti GegenstanddieserStellungnahme bildetdievergleichendAenalyse zwisch~nd._eEr_G-Regelbuentgreffend derFre1zug1gdkeriAt rbeitnehmer undderSonderbestimmungemn äß ProporzvorschriftinenderProvinz Bozenbezüg_l_diecshZugangezsuden öffentlicheAnmtern. Diegeltendegnesetzlichen Bestimmungewne, lchesowohdl urch dieRechtsprechudnegsEuGHals auchdesitalienischen Verfassungsgerichtshofes vervollständiwgturdenl,assenden Schlußzu,daßdiesespezielle Regelunmg itdemPrinzipdes Freizügigkeitsrechatues'1ormeller Sicht'v' ereinbasrind.Allerdingis tzu bedenkend,aßfürdieUmsetzung dieserPerspektivdeie Proporzregelungdenrartabgeändert werdenmüßten(einigeNeuerungen sindbereitsinKraft),daßdie geschichtlichuendJuristische Le9itimationichtmehrgegeben ware.ImBesondersneihierbeai uf den(verständlicheWn)echsedles persönlicheBnekenntnisszews ischen denve_rschiedenSepnrachgruppen ausremzweckmäßigeGnründen hingewiesesno, wieaufdie Notwendigkediet rZulassunagnderer EG-Bürgeimr öffentlicheWn ettbewerb unddiesteigendMe obilitädt er ArbeitnehmienrEuropad;iese Aspekteunterstreichednen zunehmenddiskriminierenden CharaktedrerProporzregeluunngter demGesichtspundket rFreiheitsrechte zugunstednesSchutzedser deutschsprachigMeninderheit Abschließenmdußdeshalb hervorgehobewnerdend, aßsich Rechtsinstitutwei,eauchdie Proporzregelunwge,lchesichnuraus staatsinterneundhistorischen Gesichtspunktrenchtfertigelnassen, nurdurcheineAbänderung wesentlicheTreilbereichdem G_emeinsc~aftsrecht anpassen konnenD. ieZukunftwirdzeigendaß sichimRahmednes ' MinderheitenschutnzeuseInstitute undFormenfindenwerdenw, elchein größeremEinklanmg itdem Gemeinschaftsreucnhdt dem(vielzu oftgeopfertenR)echdt esEinzlenen stehenwerden. Dr.PaoloCorti - Vipiteno patrocinatorl egale ' il mattino· SARRE PIRRONE Libera circolazione e tutela delle . minoranze D a piu anni e da piu parti si avanzano ipotesi e congetture circa i possibili eondizionamenti ehe possono derivare agli istituti autonomistici di tutela delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino Alto Adige dalla loro collocazione nel piu ampio eontesto giuridieo europeo. Ci si ehiede, in particolare se detti istituti - e segnatamente quello della c.d. proporzionale etnica - possano eonsiderarsi come un impedimento alla piena reahzzazione di un'effettiva libera di eireolazione e soggiorno nella nostra Regione. Per fornire una risposta al quesito suddetto sembra necessario chiarire preliminarmente - attraverso un brevissimo excursus storieo - i termini giuridici di quella ehe, nel titolo di questa sessione del convegno, viene genericamente . definita come la "libera eircolazione in Europa". Uno degli originari obiettivi della comunita Eeonomiea Europea era - eom'e noto - quello della realizzazione del c.d. mercato eomune, attraverso la progressiva liberalizzazione della eircolazione di tutti i fattori di produzione. Aceanto alle merci, ai capitali ed ai servizi dovevano poter cireolare liberamente anche le persone. Queste ultime venivano prese in eonsiderazione inizialmente soltanto nella loro veste di fattori di produzione e, quindi, in quanto lavoratori o prestatori d'opera. Tale concez1one prettamente ed alle c.d. amministrative (per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, v. D.L.vo n. 197/1996). Gli ultimi sviluppi in materia di liberta circolazione si sono avuti al di fuori del contesto comunitario nel piu ristretto ambito degli Stai firmatari del c.d. Accordo di Sehengen, attualmente operativo soltanto per alcuni Pat!si UE (Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Germania, Paesi Bassi) ma ehe e in procinto di entrare in vigore - sal vo sorprese - nell'ottobre di quest'anno anche per l'ltalia, l'Austria e gli altri Stati dell'Unione ad eccezione della Gran Bretagna e dell'lrlanda. Tale accordo ha come obiettivo quello di eliminare i controlli fisici alle frontiere interne e d.i istituire una disciplina comune delle frontiere esterne. In pratica, a partire dal 27 onobre del 1997, si potranno anraversare i confini intemi degli stati aderenti senza ehe vengano piu esercitati controlli personali alle frontiere. I cittadini dell'Unione si muoveranno pertanto piu liberamente da un Paese all'altro ma continueranno, tuttavia, a doversi confrontare con situazioni di mercato e giuridiche spesso notevolmente divergenti da Stato a Stato e, all'interno di ciascuno Stato, anche da Regione a Regione come d1mostrato efficacemente proprio dall'ordinamento autonomistico della nostra Provincia. La liberta di cireolazione non impliea infatti la creazione di un eontesto economieo e giuridieo omogeneo e non persegue l'obiettivo utopistieo della massima armonizzazione od unificazione normativa. Vi sono invero settori economiei in cui gli interven,i comunitari di armonizzazione hanno portato ad un piu ehe apprezzabile grado di uniformita delle eondizioni di esercizio di determinate attivita economiche (si tratta per lo piu di quei settori ove maggiore e l'effetto del processo di "globalizzazione economica" in mercantilistica della libera di circolazione (disciplinata agli artt. 48 e seguenti del Trattato istitutivo della CEE), e stata poi gradualmente superata grazie alla giurisprudenza della eorte Europea di Giustizia ed all'adozione, nel 1990, di una serie di direttive eomunitarie ehe hanno esteso le prerogative della liberta di circolazione anche in favore dei pensionati, degli studenti e dei cittadini eomunitari in genere. Le direttive in questione sono state recepite in Italia con Decreto Legislativo n. 470/1992, in base al quale e ora consentito a qualunque cittadino di altro Paese della UE ·---''---,--''---~.,,,.,;=----~--""'- di stabilirsi e soggiornare in Jtalia alla sola condizione ehe disponga di un'assicurazione sociale propria e sia titolare di un reddito pari o superiore al minimo della pensione sociale. Tale estensione della liberta di cireolazione ha trovato poi definitivo rieonoscimento ad opera de! Trattato istitutivo dell'Unione Europea del 1992: l'art. 8A de! Trattato di Maastricht espressamente prevede ehe "ooni cittadino dell'Unione ha il diri~to di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Ulteriore, rilevante completamento della liberta di circolazione e il riconoscimento ai cittadini comunitari residenti in Paesi dell'Unione diversi da quello di appartenenza di diritti soooettivi politici ehe esulano cioe d:1 campo economico e, in particolare, del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il Parlamento europeo (D.L. n. 408 del 1994, convertito in !egge: n. 483/1994) atto a livello mondiale prima aneora ehe europeo: assicurazioni credito. societil commerciale, lavo'ri pubblici, ecc.). In altri settori sie optato per il c.d. principio del mutuo rieonoscimento, attraverso il quale le condizioni giuridiche della circolazione di un prodotto, di un servizio o anche di una persona professionaimente qualificata sono dettate dalla normativa del paese d'origine_e riconosciute val.ide negli altn Stall membn. In virtu di tale principio si e pervenuti, per esempio, all'instaurazione di un sistema generale di riconoscimento reciproco fra gli stati membri della maggio parte dei titoli di studio diplomi e titoli di abilitazione ' professionale. Aldi fuori degli ambiti settoriali "armonizzati" o interessati dal principio del mutuo riconoscimento, continuano tuttora a eoesistere, nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, regole spesso notevolmente 2@01 11 nostrocensimento in Europa UnsereVolkszählung inEuropa 2 Li.beracircolazwne in Europae tutela delleminoranze MobilitätinEuropa undSchutzder Minderheiten Paul Flora, Die Affen im llim - Le scimmie nel cervello (Ed. Thomas Flora, lnn.sbnick) pag;,,al 1
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