II nostro censimento - Unsere Volkszählung - in Europa 2001 (il mattino)
25 gennaio 1998 divergenti e situazioni di mereato dissimili. Per questo motivo riveste tuttora rilevanza eentrale il prineipio sul quale si e puntato, fin dall'origine dell'esperienza eomuni taria, per garantire un livello minimo di liberalizzazione della eireolazione dei fattori produttivi. Si tratta del e.d. divieto delle diseriminazioni fondate sulla nazionalita (saneito in via generale dall'art. 6 del Trattato CE) ovvero, espresso in termini positivi, del prineipio del trattamento nazionale. In base a detto prineipio, i eittadini eomunitari possono aeeedere ad attivita salariate, svolgere attivita professione, ovvero eostituire e gestire L imprese in Paesi della CEE diversi da quello di appartenenza, alle medesime eondizioni ehe la legislazione del Paese di soggiorno, stabilimento o prestazione del servizio stabilisee per i propri eittadini. Sono quindi ineompatibili eol diritto eomunitario - e eome tali vanno disapplieate in base alle giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale - tute le normative interne ehe introdueono restrizioni alla libera eireolazione basate sul requisito della eittadinanza. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha poi esteso l'operativitii del prineipio suddetto a tutte quelle diseriminazioni ehe, pur se non fondate sulla nazionalita, eomportano di fatto una diseriminazione a danno degli stranieri. e quanto si verifiea spesso attraverso il requisito della residenza ehe normalmente sfavorisee i eittadini di altri Stati membri. II diritto eomunitario eontempla, tuttavia, anehe restrizioni legittime alla liberta di eireolazione, di eui si esclude l'operativita p.e. nei eonfronti degli "impieghi nella pubbliea amministrazione" (art. 48, eomma 4 del Trattato CE). Si tratta di una deroga apparentemente molto rilevante, soprattutto se riferita al tema di questo eonvegno, ineentrato sugli istituti del eensimento e della eollegata proporzionale etniea, destinata quest'ultima ad operare prevalentemente proprio nel eampo del pubblieo impiego. La Corte di Giustizia ha pero notevolmente attenuato la portata della eitata disposizione derogatoria, restringendo l'operativita a quegli impieghi ehe implieano una parteeipazione diretta o indiretta all'esereizio di poteri pubbliei, nonehe alle funzioni ehe hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o di Enti pubbliei. In eonformita a tale interpretazione eomunitaria, il legislatore nazionale ha adottato delle disposizioni legislative (art. 37 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29), volte a eonsentire l'aeeesso dei eittadini degli Stati membri della CE ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliehe e ad individuare quegli impieghi ehe, in quanto implieanti l'esereizio di pubbliei poteri, devono eonsiderarsi riservati a eittadini italiani (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174). La riserva e stata limitata ad alcuni settori speeifiei del pubblieo impiego (Difesa, Interni, Grazia e Giustizia, Finanze), ai posti di livello dirigenziale e di vertiee degli enti pubbliei in genere, oltre ehe alle magistrature ordinarie e speciali ed all'avvocatura dello Stato. La deroga non si appliea, quindi, a eomparti quantitativamente rilevanti del pubblieo impiego, quali quello sanitario, seolastieo ed alla maggior parte degli uffiei amministrativi degli enti pubbliei, ai quali anehe eittadini di altri Paesi della CE devono poter aeeedere in eondizioni di parita eon i eittadini italiani. Gli istituti autonomistiei posti a tutela delle minoranze linguistiehe si presentano quindi eome altrettante barriere all'ingresso di eittadini di altri Stati, i quali non possiedono i preseritti requisiti di bilinguismo, appartenenza etniea e residenza neeessari per aequisire i rilevanti vantaggi economiei, sociali e politiei ad essi eollegati. II modello autonomistieo altoatesino eomporta quindi, sotto moltepliei aspetti, la ereazione di una "zona franea", in eui le eomunita locali sono poste, di fatto, al riparo da eonfronti eoneorrenziali eon le realta extraprovineiali. Tale situazione di "privativa" sembra, in effetti, soprattutto eon riferimento ai non indifferenti risvolti eeonomiei, ereare qualche problemi di eompatibilita eon un ordinamento tradizionalmente ostile ad ogni fenomeno distorsivo della naturale e libera eoneorrenza tra i vari fattori di produzione. Oeeorre tuttavia riallaeeiarsi a quanto detto in preeedenza in merito alla eonfigurazione della liberta di eireolazione, ehe non va intesa in senso assoluto, bensl relativizzata alla luee del prineipio del trattamento nazionale. Valutando in linea generale gli ostaeoli posti all'ingresso di eittadini di altri Paesi dell'UE nella nostra Provineia, si puo eonstatare eome, essendo essi eomuni a quelli ineontrati anehe dai eittadini italiani non residenti in Provineia di Bolzano, appaia formalmente salvaguardato il prineipio suddetto. Un possibile motivo di eontrasto eon il diritto eomunitario e stato poi eliminato attraverso la modifiea introdotto nel 1991 alle modalita di diehiarazione di appartenenza etniea. L'art. l 8vdel DPR. n. 752/1976, nella sua attuale eonfigurazione, eonsente infatti agli "alloglotti" e, quindi, anehe agli stranieri, di rendere la e.d. "diehiarazione di aggregazione" ad uno dei gruppi linguistiei, senza ehe questi siano piu eostretti, eome avveniva in passato, a rilaseiare diehiarazioni non veriuere al fine di poter eoneorrere in eondizioni di parita eon i eittadini italiani al eonseguimento dei benefici distribuiti seeondo la eonsistenza proporzionale dei gruppi etniei. In seeondo luogo, si rieorda il partieolare rilievo ehe assumono in ambito eomunitario i prineipi generali di dritto eomuni agli ordinamenti giuridiei degli Stati membri, i quali prineipi rientrano - in base a eonsolidata giurisprudenza della Corte di Lussemburgo - tra le fonti giuridiehe vineolanti dell'ordinamento eomunitario. Nel novero di tali prineipi si pone sieuramente anehe quello di tutela delle minoranze etniehe e/o linguistiehe all'interno degli Stati nazionali, prineipio presente nella maggior parte delle Costituzioni e degli ordinamenti degli Stati membri. Al riguardo non esistono preeedenti giurisprudenziali speeifiei della Corte di Giustizia, salvo ehe per una pronuneia in eui si attribuisee rilievo alla "politiea di difesa di una lingua minoritaria" per affermare la legittimitii della normativa irlandese ehe subordina l'aeeesso al pubblieo impiego alla eonoscenza del gaelico (sentenza il maltillo del 28.11.1989, in eausa 379)1987). Non mi pare tuttavia azzardato, anche alla luee del rinnovato impegno europeo in tema regionale (v. l'istituzione di un Comitato delle Regioni ad opera del Trattato di Maastricht) ritenere ehe al principio dl tutela delle minoranze linguistiche possa farsi richiamo in ambito comunitario per giustificare, in via generale, gli ostacoli frapposti alla libera circolazione nella nostra Provineia. Per altro verso, anche la tutela delle minoranze trovera necessario temperamento ad opera di un diverso, non meno rilevante principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizio di Lussemburgo. Mi riferisco al e.d. prineipio di proporzionalita, in base al quale, tutte le norme derogatorie rispetto a diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario devono essere valutate con riferimento alla loro effettiva idoneitii o necessita rispetto agli obiettivi da raggiungere ed agli interessi da salvaguardare. In altri termini, i saerifici imposti alla liberta di circolazione si legittimano in funzione dell'effettiva necessita di tutela delle minoranze. Sotto tale profilo, e considerati gli scopi statutari dell'istituto della proporzionale etniea, eoncepita eome meecanismo di ripristino (se non di riparazione) rispeno ad una situazione storiea di notevole sperequazione a favore del gruppo linguistieo italiano, non sembra ehe si possa protrarre la vigenza dell'istituto in questione oltre il eonsolidamento di una situaz.ione di equilibrio rispeuosa dell'attuale ed effettiva eonsistenza dei gruppi linguistiei presenti in Provincia di Bolzano. Qui il discorso rischia tuttavia di ampliarsi eoinvolgendo, prima aneora ehe le istanze eomunitarie, quelle nazioni poste a presidio dei valori fondamental i del nostro ordinamento eostituzionale. Fino a quando la Corte Costituzionale ed i supremi organi giurisdizionali italiani riterranno ehe le previsioni statutarie in tema di proporzionale etniea sono giustifieate ed opportune in quanto espressione del prineipio generale di tutela delle minoranze linguistiehe, sara diffieile ipotizzare un intervento di segno contrario ad opera delle istanze eomunitarie. Signifieativi sono, al riguardo, gli ultimi interventi della Consulta, attraverso i quali si e ratificata l'estensione anehe ad enti pubbliei eeonomiei ed a eoneessionari di pubbliei servizi delle previsioni statuarie in tema ~i proporzionale etniea. Tuttavia anehe volendo ipotizzare un intervento delle istituzioni eomunitarie, ritengo ehe gli effetti di tale intervento sarebbero estremamente limitati e non suseettibili di estensione in favore dei eittadini italiani. Un eventuale, rilevato eontrasto degli istituti autonomistiei eon i prineipi eomunitari di libera circolazione eomporterebbe unieamente la loro disapplieazione, nel easo eonereto, non avendo ovviamente le pronunee di ineompatibilita eomunitaria effetti abrogativi delle disposizioni nazionali, le quali eontinuerebbero ad avere vigore nei eonfronti dei einadini italiani oltre ehe degli stranieri exrracomunitari. La libera eireolazione riguarda, infatti, soltanto glie seambi intraeomunitari ed e del tutto indifferente rispetto alle diseriminazioni interne ehe eolpirebbero i eittadini dello Stato membro interessato. In ordine a tali situazioni la Corte di Giustizia ha sempre declinato la propria eompetenza, affermando ehe alle stesse si puo porre rimedio solo attraverso l'evenruale applieazione delle norme nazionali poste a tutela de prineipio di uguaglianza. La palla torna quindi di nuovo agli organi legislativi e giurisdizionali interni, rispetto ai quali valgono le eonsiderazioni sopra svolte. In eonclusione - venendo al quesito posto all'inizio di questo intervento - non mi sembra ehe, allo stato, emergano sensibili elementi di frizione tra gli istituti autonomistiei in esame ed i prineipi di derivazione eomunitaria in tema di libera eireolazione. Per eventuali aggiustamemi o revisioni in vista della seadenza del 2001 mi sembra quindi opportuno rivolgersi a Roma ovvero eereare di risolvere i problemi qui a Bolzano, piuttosto ehe attendere improbabili interventi risolutivi da Bruxelles o Lussemburgo. ABSTRACT Surre Pirrone Dieautonomistischen RechtstinstituzteumSchutzder sprachlicheMn inderheiteknannman abstrakterweisweieSchranken gegendasFreizügigkeitsrevcohnt BürgernandereSr taatenderEU ansehend,ienichtden ErfordernissevnonZweisprachigkeit, ethnischeZrugehörigkeuint d Niederlassunggenügenudmim Nutzewichtigermit ihnenverknüpfter wirtschaftlichepro, litischeurnd sozialeVr orteilezugelangenD. ie Tatsacheinersolchen"Abgrenzung• kannabernichtalsunvereinbazrum geltendeFnreizügigkeitsrevcohnt EU-Bürgeran gesehewnerdend, a diesesRechtnichtimabsoluten sondernvielmehirmrelativenSinn zumgeltendenationalePnrinzip angewandwterdensollte.Die HindernissgeegenübeErU-Bürgern wasihrFreizügigkeitsreicnhutnserer Provinzbetrim,sinddiegleichendie italienischBeürgear nderePr rovinzen auferlegbtekommenD.as Gleichbehandlungsprinzip scheint somitförmlichbewahrzt usein. BeidieserGelegenhesiet iaufdie besondereWr ichtigkediter allgemeineRnechtsprinzipideenr einzelneMn itgliedsstaatdeenrEU hingewiesend,ie,lautvielmals bestätigteRrechtssprucdhes LuxemburgischHenofesu, nterden bindendeRnechtsquelledner Gemeinschafnt erkannstind.Unter diesenallgemeineRnechtsprinzipien fälltganzsicherauchderSchutzder ethnischeunndsprachlichen Minderheiteimn Rahmender einzelneNnationalstaatdeineinden verschiedeneVnerfassungednerEU- MitgliedsstaateihnrenNiederschlag gefundenhaben. DieFreizügigkeitsbegrenzung der ProvinzBozenkannalsoindiesem RahmenihreBerechtigunfignden. Abänderungsvorschldäegrejetzt geltendeBnestimmungesnind deshalbvorzugsweisime nationalen Rahmenzubehandelnd,.h.inRom oderbesserinBozenauchin AnbetrachdterbaldigenFälligkediter Volkszählunimg Jahre2001. Avv.SarrePirrone - Appiano, awocaturadelloStatodiTrento 2e II nostrocensimento in Europa UnsereVolkszählung inEuropa 2 Liberacircolazione in Europae tutela delleminoranze Mobilitätin Europa undSchutzder Minderheiten Paul Flora, VomFrühenBeben in de.nAlpen - Vita primitiva nelle Alpi (Ed. 171omasFlora, Innsbruck) pagf2oal
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