II nostro censimento - Unsere Volkszählung - in Europa 2001 (il mattino)
25 gennaio 1998 GUIDO DENICOLÖ Dichiarazione di appartenenza e riservatezza dei dati N ach der Ankündigung auf de1 Einladung und auch nach dem vermutlich geplanten Sprachenproporz bei dieser Tage müßte ich mich nun wahrscheinlich verpflichtet fühlen, deutsch zu sprechen. Aber ich gehöre nach vielen Bekenntnissen zu Gruppen und Zwischengruppen zur Gruppe n+ 1, der es zunächst einmal Wurst ist, wohin sie geht, woher sie kommt und zu wem sie gehört und einfach einmal das tut, was ihr in den Sinn kommt. Insofern bin ich heute morgen mit einem Traum auf italienisch aufgewacht und bin seither im Italienischen. Deshalb kann ich die Erwartung der Organisatoren diesbezüglich nicht erfüllen und muß notgedrungen italienisch sprechen. II mio intervento si ricollega ai temi di questa sessione solo occasionalmente e devo giustificare. Occasionalmente, perche non riguarda direttamente la libera circolazione nell'ambito europeo, ma e occasionalmente collegato ad un'altra situazione di diritto internazionale ehe e l'accordo di Sehengen il quale e un accordo tra alcuni paesi aderenti alla comunita europea e ehe dovrebbe favorire una ancora piu libera circolazione delle persone, abolendo anche i controlli fisici sulle persone, abolendo proprio i posti di frontiera. L'ltalia e !'ultimo o il penultimo paese aderente al accordo di Sehengen, dove questo accordo potra diventare operativo forse in Ottobre perche - ed ecco la ragione del mio intervento - perche mancava una organica e seria disciplina di tutela dei dati. Allora in questo intervento io vorrei limitarmi sostanzialmente a segnalare - se non altro per curiositil - una recentissima novitil sul piano legislativo. Si tratta della !egge 31.12.1996 n. 675, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 5, dell'8. l. l 997 - quindi pochissimi giorni fa - ehe ha per oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed e la prima normativa generale ed organica, in ltalia, in materia di Datenschutz osai di tutela giuridica nei confronti della raccolta ed utilizzazione di dati ed informazioni afferenti la sfera individuale. L'interesse, in questa sede, per tale !egge, ehe ha sicuramente valore di grande ri forma economica e sociale, deriva dal fatto ehe in essa viene espressarnente individuata, all'interno dei concetti generali di "dati personali" e di "trattamenti" dei medesimi, e della loro disciplina, una speciale categoria di "dati sensibili", sottoposta ad una regolamentazione particolarmente rigorosa e garantistica, dati tra i quali sono esplicitamente menzionati anche - cito testualmente dall'articolo 22 - "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica". La particolare, straordinaria delicatezza ehe il legislatore attribuisce al trattamento - vale a dire, secondo la definizione dell'articolo 1, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione - di simili informazioni e dati, viene resa evidente dal fatto ehe i dati personali relativi all'origine razziale ed etnica sono stati - nell:i !egge - addirittura accomunati, quanto a sensibilita - e quindi a speciali esigenze di protezione della loro intimita - a quelli concernenti le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico. politico o sindacale, ma anche lo stato di salute e la vita sessuale. La curiosita spinge - e spingera - quindi a verificare se e quali conseguenze, o ripercussioni, questa nuova !egge, peraltro di (assai tardiva) attuazione di principi di carattere costituzionale otre ehe di precisi impegni internaziona!i, ed in ispecie comunitari - possa o potra avere su quella particolare, imponente attivita di trattarnento di dati personali "idonei a rivelare l'origine etnica", come si esprime la !egge stessa, ehe e rappresentata dal c.d. censimento etnico, finalizzato non solo a scopi statistici ma ehe produce anche migliaia di dichiarazioni individuali, e nominative, appositamente conservate e in qualche maniera comunicabili. Ovviamente in questa sede - con una comunicazione di 10 minuti, piu o meno - non potra farsi un'analisi minimamente approfondita di questo tema, sieche questo intervento deve limitarsi ad una mera funzione di segnalazione, e nemmeno completa, di alcuni possibili spunti di futura riflessione. Di certo v'e, innanzitutto, ehe l'operazione di trattamento dati, in cui si concretizza il c.d. censimento etnico, ricade - in via di principio - nella disciplina della nuova !egge n. 675/1996: infatti, l'articolo 4 elenca in maniera tassativa alcuni "particolari trattamenti in ambito pubblico" ai quali la !egge stessa non si applica: tra questi non figura pero la procedura di cui stiamo discutendo (attualmente disciplinata, come e noto, dagli articoli 18, l8bis, !Ster del DPR 752/1976, a suo tempo novellati in vista dell'ultimo censimento del 1991). Altrettanto certo e, poi, ehe la raccolta e l'ulteriore trattamento di dati relativi all'apparenza etnica sono considerati dalla nuova !egge materia di massima delicatezza (al pari, come gia detto, delle informazioni sulle convinzioni religiose, sullo stato di salute, sulla vita sessuale etc.). Orbene, a norma dell'articolo 22, simili dati potranno essere - in via generale - oggetto di trattamento "solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante" (ehe e la nuova autorita di vigilanza, controllo e tutela introdotta dalla stessa !egge). Ma la portata di tale rilevante previsione normativa viene tuttavia notevolmente ridimensionata, per quanto concerne il nostro problema, nel terzo comma dell'articolo 22 citato, ehe stabilisce infatti ehe, ove il trattamento dei suddetti "dati sensibili" avvenga da parte di soggetti pubblici, esso e consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di !egge nella quale siano specificati i dati ehe possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanli finalita di interesse pubblico perseguite. Sembra quindi di capire ehe in tal caso - ossia quando il soggetto ehe effettua il trattamento e pubblico e vi sia autorizzato da una !egge - la raccolta dei dati sensibili puo avvenire anche senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante (condizioni ehe vigono quindi solo per i trattamenti ad opera di privati e di enti pubblici economici). Al riguardo, peraltro, gia l'articolo 12 - in deroga al principio del consenso espresso dell'interessato, affermato dall'art. 11 in relazione ad ogni trattamento, anche di dati non sensibili - esclude la necessita del consenso stesso non solo quando il trattamento sia "finalizzato unicamente a scopi di ricerca scienlifica o di statistica e si tratta di dati anonimi", ma anche - e cio appare ancora una volta ri levante nel nostro caso - quando esso riguarda dati "raccolli e detenuti in base ad un obbligo il mattino previsto dalla (egge etc.". Ora e noto ehe il censimento etnico, anche in relazione alla dichiarazione individuale e nominativa, e attualmente previsto, anzi reso addirittura obbligatorio da una fonte Iegislativa, ossia da! DPR n. 752/1976, il quale disciplina piuttosto minuziosamente, ed in termini gia restrittivi, sotto il profilo della tutela dei dati raccolti - Ie modalita di raccolta, di conservazione e di comunicazione, consentita - quest'ultima - unicamente in favore dell'interessato/dichiarante medesimo. Sembrerebbe quindi - ma si tratta ovviamente di impressione da verificare piu approfonditamente in prosieguo - ehe la nuova (egge sia destinata a non produrre, nel futuro, conseguenze di rilievo, e tantomeno sovvertitrici, sull'attuale assetto del censimento etnieo, non solo nella sua funzione statistica ma anche come raceolta, eonservazione e geslione di quella speciale "banca dati" costituita dall'insieme delle dichiarazioni individuali di appartenenza etnica. Le !egge detta poi disposizioni in ordine alla eonservazione dei dati raecolti, stabilendo, da un Iato, ehe essa deve avvenire in una forma ehe eonsenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore al quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raeeolti o successivamente trattati (ma sul punto il DPR n. 752/1976 gia prevede una durata fino al censimento suecessivo) e rinviando ad un successivo regolamento per la fissazione delle misure minime di sicurezza nella custodia dei dati in modo da ridurre al minimo i rischi, tra l'altro, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raeeolta. Pare evidente ehe tale parte della disciplina potra invece avere maggiore rilievo anche per quanto riguarda la gestione dell'archivio delle dichiarazioni individuali di appartenenza etnica. Un rilevante aspetto, poi, del quale la pur dettagliata disciplina di cui agli articoli 18, l8bis e ISter del DPR n. 752/1976 non si occupa minimamente e ehe viene tuttavia ad assumere una certa importanza proprio alla luce della !egge in esame, e quello della eessazione del trattamento dei dati a seguito, ad esempio, di un nuovo censimento. Al riguardo l'articolo 16 della recente !egge preserive ora ehe in caso di eessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare (ossia il soggetto, anche pubblica amministrazione, ehe detiene la banca dati) deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione (distruzione, cessione ad altro soggetto, ulteriore conservazione) e l'interessato - nell'ambito dei diritli riconosciuti dall'articolo 13 - potra ottenere tutte le informazioni al riguardo ed eventualmente opporsi - dinanzi al Garante o all'autorita giudiziaria - ad atti o situazione illegittime. Da aggiungere infine ehe Ia !egge (art. 18) ha fatto rientrare il trattamento di dati personali, anche ad opera di pubbliche amrninistrazioni, nell'esercizio di attivita pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile, con Ja conseguenza ehe la causazione di danno ad altri, per effeuo de! trattamento medesimo, obbliga l'esereente al risarcimento del medesimo, e per liberasene dovra fomire esso stesso la prova di avere adouato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso (cio ehe, in termini tecnici, si suole chiamare inversione dell'onere probatorio). Inoltre la violazione dell'obbligo di correuezza nelle modalita di trattamento dei dati personali, nonche l'inosservanza dei relativi limiti, da luogo al diritto al risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche di quello morale (art. 29). Ritengo poi ehe buona parte della !egge trovera applicazione non solo al momento della raecolta e della conservazione e comunicazione dei dali di cui aJ censimento etnico, ma anche all'utilizzazione, regolare od irregolare, dei relativi dali ehe potra essere eventualmente fatta, in via teorica, una volta ehe l'interessato abbia dovuto produrre agli atti di qualche procedimento amministrativo (pubblico impiego, benefici pubblici, elettorato passivo etc) copia della dichiarazione etnica. Sembra quindi di potere abbozzare una prima veloce conclusione e dire ehe la recente legge sulla tutela dei dati personali, pur annoverando le informazioni sulle origini etniche tra i dati particolarmente sensibili, non pare destinata ad incidere direttamente sul censimento etnico in quanto tale, cosl com'e attualmente disciplinato, mentre maggiori potranno invece essere Ie conseguenze della gestione dei dali cosl raccolti (conservazione, tecniche di custodia, comunicazione, cessazione e distruzione, diritli di informazione e di opposizione, risarcimento danni etc). ABSTRACT Guido Denicoli, DerArtikebl ehandedltie AuswirkungednesGesetzeNsr. 675/1996(Datenschutzgesaeutzf) dieRegelunbgzw.Durchführundger Sprachgruppenzugehörigkeitser1därun g inSüdtirol.Daneue Datenschutzgesseietzhtnämlicheine speziellKeategoriveonpersönlichen Datenb- ezeichneatls"sensibleDaten •-vor,derenSammlunugnd Bearbeitunbgesonderstrengen Schutzvorschriftuenterworfewnird. Zudiesen·sensibleIn formationen •werdenausdrücklicahuchjene •Persönlichkeitsdadteiend, azu angetansind,Aufschlusüsber rassischeoderethnischHe erkunfztu geben•g, ezählt(.Art.22").Nachder neuengesetzlicheRnegelundgürfen DatendieserArtnurmehrmitder schriftlicheZnustimmundges BetroffeneunndnachGenehmigung derDatenschutzbehöerrdfeolgen. WennjedochdieBearbeitundgurch eineöffentlichBeehörderfolgt,und diesedazudurcheinGesetz ermächtigist t,wirdsowohvl onder schriftlicheZnustimmunaglsauch vondergenannteGnenehmigung abgeseheDn.ie Sprachgruppenzugehörigkeitserklärun g ist voneinergesetzlichen Massnahme (Durchführungsbestimmung z m AutonomiestatDutPRNr.752/1976) vorgeseheunndgeregelt. DasneueDatenschutzgessecthzeint somitinunmittelbarZerukunfkt eine erheblicheondergarumwerfenden Auswirkungeanufdiegegenwärtige Regelundger Sprachgruppenzugehörigkeitser1därun g zuhabenu, ndzwarnichtnurim Hinblickaufihrestatistische Zielsetzunsgo, ndernauchimbezug aufdieAnlegunjgenerbesonderer DatenbandkieaufGrund erso zustandegekommenen I formationen notwendigerweiesnetsteht BedeutendeAreuswirkungeun d FolgenkönntedasGesethzingegen bezüglicdhestäglichenk,onkreten Umgangms itdenInformationeünber dieSprachgruppenzugehörigkeit und derdarausresultierendenthnischen HerkunfdterEinzelnehnaben. Avv.GuidDoenicolo - Bolzano, AvvocatodelloStato 2@0 IInostrocensimento in Europa UnsereVolksz.iihlung in Europa 2 Liberacircolazi-one inEuropae tutela delleminoranze MobilitätinEuropa undSchutzder Minderheiten D Commissario del Govemo Carla Scoz con l'avvocato dello Stato Dr. Valente
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