II nostro censimento - Unsere Volkszählung - in Europa 2001 (il mattino)

25 gennaio 1998 il mattino Libera circolazione in Ellropa e tutela delle minoranze Mobilität in Europa und Schutz der Minderheiten ROBERT SCHÜLMERS VON PERNWERTH Temporaneita delle norme di discriminazione positiva I o - nonostante il cognome tradisca la sua origine etniea tedesea - non eredo di appartenere a questo gruppo. Penso di appartenere ad un gruppo ehe non e'e, forse un quinto gruppo. a eoloro ehe appartengono al gruppo etnieo tedeseo ma nel eontempo linguistieamente e eulturalmente sono piu vieini alla eultura italiana, perehe sono creseiuto in Lombardia - nonostante i miei genitori siano entrambi di lingua tedesea. Questo solamente come preambolo per dire ehe non mi riconoseo in questo tipo di legislazione etniea. Ad ogni rnodo sia io ehe il eollega Corti avevamo originariamente l'intenzione di parlare dello stesso argomento e laseero partare lui della problematiea relativa all'ineompatibilita fra Je norme autonomiste e il prineipio di libera eircolazione dei lavoratori in Europa, mentre io rni sofferrnero piu su quello ehe puo essere l'esame della proporzionale etniea alla luee del prineipio di ragionevolezza, o proporzionalita ehe e un prineipio fondamentale in ogni ordinamento giuridieo-dernoeratieo. Tutte le volle ehe un diritto individuale debba essere limitato al ftne di garantire la realizzazione di un interesse di eui un gruppo partieolare o anehe la eollettivitit nel suo insieme sia portatore o portatriee, il prineipio di ragionevolezza o proporzionalitii vuole ehe eio avvenga seeondo modalita ehe eonsentano di realizzare l'interesse eollettivo eon il rninor saerifteio possibile per il diritto individuale da eomprimere. Questo prineipio lo troviamo dal diritto penale fino al diritto di proprietii (ad esempio il eontrasto rra il diritto di propriet/1 e l'espropriazione) e eioe in tutti i settori dell'ordinarnento giuridieo. A proposito di tale prineipio, e anehe per riferirrni a corne tale prineipio viene interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nell'ambito del ordinamento eomunitario, puo essere eomunque utile vedere fino a ehe punto azioni di tutela positiva di un gruppo, eonsentite anehe dal diritto cornunitario, si possono spingere a detrimento di un diritto individuale. In materia di azioni positive a favore delle donne la Corte di Giustizia ha osservato come l'articolo 4 del Landesgleiehstellungsgesetz del Land di Bremen ()egge eostituzionale in quel paese) ehe prevedeva la seguente normativa: „All'assunzione, eompresa l'instaurazione di un rapporto eome pubblieo dipendente o giudiee, va data la precedenza alle eandidate di sesso femminile, in easo di paritil di qualifieazioni, rispetto ai eanditati masehi nel settore nel quale il personale femminile e insuffieienternente rappresentato. Intendendosi per rappresentanza insuffieiente Ja situazione nella quale i titolari di sesso femminile preposti ad un dato servizio non raggiungano il 50% dei effettivi." Questo in tedeseo si ehiama „Quotenregelung", una vera e propria proporzionale. In questo caso la proporLionale, appunto, era diretta, eome dieeva il legislatore germanieo, a eompensare passate diseriminazioni ehe avevano visto appunto penalizzato il sesso femrnini le. Appare opportuno rieordare eome nel nostro easo - io adesso rni riferiseo ehiaramente alla proporLionale etniea valida ed applieata nel pubblieo impiego da noi - la proporzionale etniea non si limiti ad aceordare una preferenza, a parita di qualifteazione tra due eandidati eonsiderati idonei ad un irnpiego, al eandidato appartenente ad un altro gruppo linguistieo ehe sia sottorappresentato nell'organieo, ma prevede addirittura un diritto di precedenza ehe puo essere di carattere assoluto o relalivo a seeonda ehe la proporzionale etniea venga applieata per gli uffiei statali o per gli uffiei presso gli enti pubbliei territoriali. Ad ogni rnodo questo prineipio di diritto, ehe non vede nella proporlionale una rnisura di tutela, bensl una rnisura di diserirninazione, puo essere indieativo di quello ehe potrebbe essere l'atteggiarnento della Corte di giustizia se mai la proporz.ionale etniea (eorne rnolti hanno auspieato nel passato e alcuni inveee ternuto) giungera al suo vaglio, in easo di eontrasto fra questa normativa e il prineipio di libera eireolazione dei lavoratori. Detto questo. vorrei analizzare la proporzionale etniea e vedere se, a parte questo elemento, sieuramente autorevole, fornito dalla eorte di giustizia,sia ragionevole eome misura di tutela delle minoranze anehe alla luee del nostro ordinamento eostituzionale. Noi sappiarno ehe la proporzionale etniea e stata adottata eome strumento riparatore per passate diseriminazioni subite dalle popolazioni locali, eosl si diee. La sua funzione originaria era quella di faeilitare l'aeeesso alla pubbliea arnrninistrazione ai rnembri della minoranza di lingua tedesea ereando una apposita riserva di posti. Che la proporzionale etniea abbia una natura diseriminatoria penso ehe sia noto a tutti ed e superfluo evidenziarlo tanto e vero ehe determina delle esclusioni o aeeorda delle preferenze non in ragione del merito ma in ragione dell'appartenenza etniea o linguistiea. A questo proposito vorrei segnalare eorne nel 1966 piu di eento paesi tra eui anehe trediei stati dell'Unione Europea, nella eomune convinz.ione ehe tutti gli uornini naseono uguali per dignitil e diritti e ehe la diseriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sull'origine etniea costituisce un ostaeolo alla eoesistenza armoniosa degli individui ehe vivono all'intemo di uno stesso stato (e qui, non so perehe, mi e venuto spontaneo pensare a quello ehe viene definito eorne „disagio degli italiani") si sono obbligati a sanzionare penalrnente Ja eornmissione di atti di diseriminazione razziale. In sostanza, tale e eonsiderato il disvalore soeiale della diserirninazione razziale ehe questi stati si sono impegnati addirittura a sanzionarla eon la sanzione piu pesante prevista negli ordinamenti - quella penale. Queste petizioni di prineipio sono contenute nel prearnbolo della eonvenzione ehe a seguito di questa cornune eonvinzione questi 100 paesi hanno sottoseritto a New York presso le Nazioni Unite nel '66 e ehe reea il norne di „Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di diseriminazione razziale". Questi prineipi ehe troviamo nel prearnbolo di questa eonvenzione non sono delle sempliei petizioni, ma sono i prineipi ispiratori e anehe le ftnalita ehe questi stati si sono prefissi nel momento in eui hanno sottoseritto, hanno ideato e dato vita a quella partieolare eonvenzione. A norma dell'art. 1 di detta eonvenzione al primo eomma viene dato il eoneetto giuridieo di diseriminazione razziale. Viene disposto ehe l'espressione di diseriminazione razziale sta ad indieare „ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il eolore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etniea ehe abbia lo seopo o anehe l'effetto di distruggere o di eompromettere il rieonoseimento. il godimento o l'esereizio in eondizioni di parita dei diritti dell'uomo e delle libertii fondamentali, in eampo politieo, eeonomieo, sociale e eulturale o in ogni settore della vita pubblica". In partieolare l'art. 5 di questa eonvenzione precisa ehe in base agli obblighi fondamentali di eui alla presente eonvenzione, gli stati eontraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte Je sue forme ed a garantire a eiaseuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di origine etniea e nel pieno godimento del diritto al lavoro. Ma, naturalmente, si pone adesso la seguente questione: la 1u1eladelle rninoranze sieurarnente e un obiettivo sentito anehe in altri paesi, e sieuramente qualcosa ehe e stato portato anehe all'attenzione delle Nazioni Unite negli anni 60, speeie eon la eontroversia altoatesina/sudtirolese. Tenendo anehe eonto - visto la continuita temporale tra questa convenzione e la eontroversia italo-austriaea sull'Alto Adige - delle problematiehe relative alla tutela delle minoranze, il quarto paragrafo del art. 1 di questa eonvenzione stabilisee ehe Je speeiali rnisure dotate al solo seopo di assieurare eonvenientemente il progresso di alcuni gruppi etniei i quali necessitano della protezione per permettere a loro il god.irnento o l'esereizio dei diritti del uomo o delle liberta fondamentali in eondizioni di eguaglianza, non sono considerate misure di diserirninazione razziale a condizione tuttavia ehe tali misure non abbiano come risultato Ja eonservazione di diritti dislinli per speciali gruppi razziali e ehe non vengano tenute in vigore una volta ehe si siano raggiunti gi obienivi ehe si erano prefissi ". L'art. 2 della convenzione ribadisee ehe tali misure non potranno avere in alcun c'\so il risultato di IInostrocensimento inEuropa UnsereVolkszählung inEuropa 2 Liberacircola:aone inEuropae tutela delleminoranze MobilitätinEuropa undSchutzder Minderhei.ten Relatori • RobertSchülmers vonPernwerth • PaoloCorti • SarrePirrone eLidia Mena ace • GuidoDenicolo Paul Flora, Puppenensemble - Gruppo di bambole (Ed. Thomas Flora, lnnsbmck) pag;na9

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