Alessandro Gamberini è avvocato penalista e docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

Prendendo spunto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo in merito al crocifisso nelle aule scolastiche, vorremmo approfondire con te il tema del peso e del condizionamento dell’Europa in materia di diritto…
I termini in cui viene posto oggi in Italia il problema rivela una superficialità e un’ignoranza molto preoccupanti perché investono anche il dibattito tra quelli che dovrebbero essere gli addetti ai lavori: penso alle dichiarazioni fatte proprio sulla sentenza che voi citate dal nostro Ministro della Difesa in una nota trasmissione televisiva, nelle quali si assumeva con tono arrogante che la decisione non andava tenuta in alcun conto perché puramente simbolica.
Non è ancora stata assimilata l’inevitabile diminuzione di sovranità che deriva non solo dall’inserimento dell’Italia nell’Unione Europea, ma dall’adesione ai vari trattati internazionali - pensiamo all’Onu e ai suoi vari trattati, e più da vicino alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con il suo organo di giustizia, la omonima Corte, che vale a dare forza alle regole della Convenzione. Meccanismi sovranazionali che condizionano le regole della nostra vita presente e sempre di più influenzeranno in futuro il nostro ordinamento.
Già oggi una grande parte della legislazione italiana in materie assolutamente rilevanti e importanti che comprendono anche le norme penali, quelle tradizionalmente e gelosamente rivendicate come frutto dell’etica nazionale, deriva direttamente dalle decisioni dell’Unione europea. Ci sono infatti una serie di fonti dell’Ue che determinano vincoli non solo per il legislatore, ma per il giudice italiano, il quale è obbligato a disapplicare le norme interne ogni qualvolta siano in contraddizione ad esempio, con le direttive emanate dalla Commissione, cioè dall’organo di governo dell’Unione stessa.
Anche tutte le decisioni quadro, ovvero le decisioni prese da un organismo composto da tutti i Ministri degli Esteri della Comunità, pur non avendo la stessa efficacia, sono tuttavia assai importanti perché determinano per il giudice un vincolo interpretativo. Le norme interne devono essere interpretate coerentemente con la disciplina della decisione quadro. Si tratta di decisioni che fanno da motore di tutta la produzione legislativa interna agli Stati, in modo molto dettagliato: non stabiliscono semplicemente che gli Stati devono adottare norme penali in una determinata materia, poniamo la repressione della pedofilia, ma decidono anche come tali norme devono essere scritte, quali sanzioni prevedere, ecc. Non sono, quindi, grandi decisioni generiche, non sono generici appelli alla buona volontà degli Stati, ma decisioni molto articolate e significative e anche molto vincolanti.
Come si spiega questo? E’ cambiata proprio la logica…
Sì, è venuta meno quella che una volta era definita la piramide delle fonti nella produzione del diritto. Il nostro sistema, a partire dal ’47, era organizzato secondo una costruzione verticistica che esauriva il tema che ci stiamo ponendo: la Costituzione, fonte primaria, poi le leggi del Parlamento, indi i regolamenti dell’Esecutivo e, a seguire, le fonti ancora inferiori. Una logica a cascata, con un meccanismo di Costituzione rigida e la Corte Costituzionale chiamata a verificarne il rispetto.
E’ ovvio che le tensioni tra poteri ci sono sempre state, quella dell’esecutivo a prevaricare sul legislativo, del legislativo a mantenere i suoi privilegi come organo della sovranità popolare, del giudiziario a prevaricare sul legislativo e l’esecutivo. In passato, è vero, si verificavano molto meno; d’altronde il giudiziario, dopo vent’anni di fascismo godeva di scarsi margini di autonomia; ha cominciato ad averli a partire dalla metà degli anni ’60, mentre l’esecutivo è stato sostanzialmente terreno stabile democristiano fino agli inizi degli anni ’90…
Ebbene, oggi questo meccanismo è saltato. La struttura gerarchica sopravvive (resta il fatto che la legislazione interna non può contraddire la Costituzione), ma parallelamente si muove un reticolo di fonti, non più organizzate gerarchicamente, che determina la sua influenza vincolante.
Prendiamo la sentenza sul crocifisso. Hanno detto una cosa veramente stupida coloro i quali sono andati dicendo: "Ma cosa ci importa, sono sentenze puramente simboliche, senza nessuna efficacia”. S ...[continua]

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