Può aiutarci a capire chi è giuridicamente un "richiedente asilo” e quali sono le diverse forme di protezione previste dalla legislazione attuale?
A differenza di quello che molti pensano, la richiesta di asilo può essere presentata da tutti i cittadini stranieri. Fortunatamente, in Italia, non esiste alcuna preclusione per cittadini appartenenti a certe nazionalità piuttosto che ad altre: chiunque può presentare domanda anche se già presente in Italia da tempo; ovviamente, è meglio fare domanda subito, però è possibile farlo anche in un momento successivo...
Il richiedente asilo presenta una domanda di protezione internazionale, finalizzata a ottenere lo status di rifugiato politico o la cosiddetta "protezione sussidiaria”. Detto in parole semplici, nel primo caso il richiedente asilo denuncia di aver subìto una persecuzione personale; nel secondo, denuncia la presenza di un grave conflitto diffuso nel proprio paese tale che un eventuale ritorno potrebbe comportare per lui una messa in pericolo a prescindere dal suo attivismo politico o dalla sua convinzione specifica religiosa.
Chi ottiene la protezione sussidiaria o una protezione come rifugiato politico, riceve un permesso della durata di cinque anni, che può essere rinnovato e anche convertito in un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, che (dopo cinque anni) permette eventualmente di trasferirsi in altri paesi europei; si tratta di diritti molto simili a quelli di un cittadino italiano (esclusi i diritti politici e con meno welfare). In sintesi, possiamo dire che tale protezione dà pieno diritto di restare sul territorio italiano, di avere un lavoro, una casa e di svolgere qualsiasi tipo di attività economica.
Quando si fa richiesta di protezione internazionale, la Commissione ha anche l’obbligo giuridico di valutare l’eventuale presenza di motivi umanitari. Le "ragioni” umanitarie non sono necessariamente connesse a persecuzioni subite o a uno stato di conflitto nel proprio paese d’origine, possono essere legate a uno stato di salute, allo stato di gravidanza o anche alle torture subite nel paese di transito.
La Commissione ha ampio margine di discrezionalità nel valutare la presenza di una ragione umanitaria. Nel caso di riconoscimento di soggiorno per motivi umanitari, la durata è più ridotta (due anni) ed è più complesso ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno come pure poter trasferirsi un giorno in un altro paese europeo. Il titolare di un permesso per motivi umanitari ha sostanzialmente gli stessi diritti del titolare di un permesso per motivi di lavoro.
Come si presenta la domanda di asilo?
Qualsiasi forma di protezione si voglia richiedere, la richiesta è quella della protezione internazionale, dalla quale può scaturire una delle tre forme di protezione che abbiamo visto (protezione internazionale, sussidiaria, umanitaria).
La domanda può essere presentata in qualsiasi luogo e, nel momento in cui si esprime tale volontà, si ha diritto di rimanere nel sistema di accoglienza di quel paese fino a quando non si conclude la procedura. Il problema è che la procedura, allo stato attuale, dura tantissimo: a Roma, in questo momento, parliamo anche di 15, 16, 17 mesi. Nel frattempo, comunque, queste persone hanno diritto a un’accoglienza piena. Con il documento che attesta lo stato di richiedente asilo, dopo sei mesi, si ha anche il diritto al lavoro.
I richiedenti asilo sono informati sui loro diritti?
L’idea di avere dei diritti c’è, quello che manca è un’informazione specifica. Purtroppo, nonostante sia previsto dai contratti che si stipulano con il comune, le prefetture, eccetera, le strutture di accoglienza sono spesso carenti della figura del consulente giuridico. Per legge, non è prevista una figura professionale, bensì un operatore che svolga le funzioni dell’operatore legale. Il problema è che non essendo riconosciuta la dignità di tale ruolo, quella persona sulla carta è un operatore legale, ma poi finisce ad accompagnare il richiedente a fare le visite all’Asl o comunque a fare il jolly ...[continua]
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