Marco Bouchard, ex magistrato, ha fondato a Firenze con alcuni amici l’Associazione Rom (Rete per l’ospitalità nel mondo); è presidente di Rete Dafne Italia, rete nazionale di servizi per l’assistenza alle vittime di reato, e dirige la rivista “Cura e Giustizia”. 

Il recente caso di suicidio medicalmente assistito tramite un puntatore oculare collegato a una pompa infusionale realizzato dal Cnr ha riaperto il dibattito sul fine vita. La vicenda si ricollega al procedimento su cui era intervenuto il Tribunale di Firenze.
Il caso è significativo perché il giudice di Firenze si era trovato di fronte a una situazione che non era disciplinata né dalla legge né dalla sentenza della Corte costituzionale del 2019, che aveva aperto al suicidio assistito in presenza di determinate condizioni. 
Per poter parlare di suicidio assistito, infatti, è fondamentale che l’ultimo atto, non soltanto la richiesta, ma proprio l’atto che determina la morte, sia compiuto dalla persona interessata. L’articolo 580 del Codice penale riguarda l’aiuto o l’istigazione al suicidio da parte di un’altra persona. Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte costituzionale ha stabilito che tale aiuto non è punibile quando ricorrono determinate condizioni. La situazione è diversa quando l’atto che provoca direttamente la morte viene compiuto da un’altra persona. In questo caso non si tratterebbe più di suicidio assistito, ma potrebbe trovare applicazione l’articolo 579 del Codice penale, che riguarda l’omicidio del consenziente.
Questo è il motivo per cui, come spesso accade in questi dilemmi morali così laceranti anche per la giurisprudenza, il giudice di Firenze ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Ed è stata la Corte costituzionale a dire: noi non possiamo intervenire perché interferiremmo rispetto a una potestà che è unicamente quella del legislatore. Dopodiché questa pronuncia della Corte costituzionale ha giustamente individuato il tema come una questione tecnica, quindi ha rinviato sostanzialmente la palla al magistrato, dicendo però che si trattava di trovare una soluzione che forse la tecnologia ci può permettere. È stato così invitato a intervenire il Cnr, non so in quali forme, ma presumo da parte della Regione, perché ad essa spetta la competenza dal punto di vista della determinazione della procedura per il fine vita.
Questa vicenda può essere considerata un passo avanti nel percorso verso il pieno riconoscimento del diritto al suicidio medicalmente assistito?
Non so se sia un passo avanti, perché in realtà la giustizia non ha fatto altro che prendere atto che c’è stato un miglioramento dal punto di vista tecnologico, non dal punto di vista del diritto. Il diritto cioè si era fermato di fronte all’impossibilità tecnologica di permettere a una persona paralizzata di potersi procurare la morte. Il limite tecnologico è stato superato e quindi la giustizia ha aperto le porte, ma perché glielo ha consentito la tecnica. Bisognerà vedere in un futuro purtroppo sicuramente non ravvicinato che cosa dirà la legislazione nazionale in casi di questo genere, perché, che a me risulti, l’unica apertura in questo senso viene dal disegno di legge di proposta popolare. 
Non credo ci siano delle aperture da parte di altri disegni di legge, tanto meno da parte del testo unificato che è stato presentato alla fine dalle due commissioni, Sanità e Giustizia, e che discuteranno inutilmente fino alla fine della legislatura senza la possibilità di arrivare a una soluzione. Vedremo la prossima legislatura, però il tema è certamente delicato perché c’è una disparità di trattamento su cui per il momento la Corte costituzionale si è fermata; si è fermata per il rischio di ricadere nella diversa ipotesi che è ancora penalmente rilevante, cioè quella dell’articolo 579.
Noi siamo fermi, sulla base e grazie alla sentenza della Corte costituzionale del 2019, sul concetto di agevolazione: l’agevolazione non è più punibile, è consentita. Quindi il medico, la struttura, il servizio sanitario, i familiari aiutano il paziente a morire, ma non sono determinanti rispetto all’atto conclusivo, perché appunto si limitano ad agevolare. Diciamo che c’è un concorso di cause nel determinare la morte, ma una di queste cause deve essere necessariamente costituita dall’atto dello stesso paziente. Invece, se alla fine quest’atto non fosse più eseguito dal paziente, saremmo di fronte a un’altra situazione, sia dal punto di vista giurid ...[continua]

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