Fabrizio Francese è un giovane giurista, patrocinatore legale a Torino, specializzato in diritto costituzionale, ha svolto la sua tesi di laurea sul Principio di precauzione, argomento del quale ha iniziato ad occuparsi in relazione ai dubbi avanzati da una parte del mondo scientifico sugli effetti ambientali e sanitari connessi all’utilizzo degli organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare.

Come è nata l’idea del Principio di precauzione e come si è arrivati alla sua introduzione nel diritto internazionale?
Il Principio di precauzione interessa il diritto internazionale ambientale ma anche il diritto comunitario europeo. Il Trattato di Maastricht del 1992, ha modificato il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Europea, che oggi, pertanto, contiene all’art. 174 la seguente disposizione: “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale”. Questo primo comma prescrive alla politica comunitaria il compito e il dovere di promuovere misure di tutela per la salvaguardia dell’ambiente e la protezione della salute pubblica. Del Principio di precauzione si parla, invece, al secondo comma dell’art. 174: “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nella varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.
L’art. 174 del Trattato CE, tuttavia, pur avendo segnato l’ingresso del principio nell’ordinamento comunitario, sotto il profilo definitorio, non è così esauriente. Si limita a enunciare la “precauzione”, senza fornire elementi descrittivi utili ad una definizione del concetto. Il dibattito giuridico ha registrato, fin dal primo momento, un contrasto interpretativo molto forte sul significato analitico da attribuire al Principio di precauzione. Si è quindi arrivati a trarre aiuto e spunto dal diritto internazionale. I vari trattati di diritto internazionale pattizio che, nel corso del tempo, e ben prima del 1992, hanno preso in considerazione il Principio di precauzione offrono, infatti, una prima traccia di definizione del concetto. Passiamoli brevemente in rassegna, senza pretendere di farne un elenco esaustivo: a partire dalla Carta mondiale per la natura, adottata il 28 ottobre 1982 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; la Convenzione di Vienna del 1985 sulla protezione dello strato di ozono; il Protocollo di Montreal del 1987 sul controllo delle sostanze con effetti di assottigliamento dello strato di ozono; le quattro Conferenze Internazionali per la Protezione del Mare del Nord, tenutesi fra il 1984 e il 1994; le due Convenzioni di Helsinky del 1992, la prima sulla protezione dei corsi d’acqua e dei laghi transfrontalieri e la seconda sulla protezione dell’ambiente marino dell’area del Mar Baltico; e ancora la Convenzione di Sofia del 1994 sulla cooperazione per la protezione e l’uso sostenibile delle acque del Danubio; le modifiche apportate nel 1995 alla Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento; le modifiche apportate nel 1996 al Protocollo di Atene del 1980 per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento proveniente, questa volta, da fonti e attività terrestri; la Convenzione di Rotterdam del 1998 per la protezione del Reno; l’accordo raggiunto nel 1995 alle Nazioni Unite sulla pesca internazionale.
In questi accordi internazionali il Principio di precauzione ha la caratteristica di essere richiamato, ogni volta, in settori specifici della tutela ambientale, come la protezione dei corsi d’acqua, dell’ambiente marino, del suolo, dell’aria, e mai, invece, in termini complessivi di salvaguardia dell’ambiente tout court. Fu solo con la Dichiarazione famosa su “Ambiente e Sviluppo”, adottata nel 1992, con la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro, che si arrivò ad un riferimento più generale all’ambiente, inteso in senso ampio di biosfera. La Dichiarazione di Rio, al Principio 15, richiama ...[continua]

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