Vorremmo fare un bilancio sul diritto del lavoro dopo gli ultimi provvedimenti varati, in particolare in tema di licenziamenti.
Piccinini. La novità più grossa è data dall’intersecarsi del "decreto dignità” con la sentenza della Corte costituzionale 194 del 2018 sul decreto legislativo 23/2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; è il cosiddetto Jobs Act). Il contratto a "tutele crescenti” che si applica ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, in caso di licenziamento illegittimo, prevedeva infatti un indennizzo automatico e matematico di due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro (che il decreto dignità ha esteso a sei) e un massimo di ventiquattro (esteso dal medesimo decreto a trentasei). Stante il meccanismo della legge, l’indennizzo massimo di 36 mensilità era comunque destinato ad essere applicato ad un dipendente con almeno 18 anni di anzianità, e quindi non prima del 2033. Questo automatismo è stato tuttavia scardinato dalla Corte costituzionale che invece ha stabilito che il criterio dell’anzianità non può essere l’unico a essere preso in considerazione per determinare l’indennità, ma occorre far riferimento anche ad altri criteri individuati nella legge 604 e nello Statuto dei lavoratori; vanno presi in esame quindi anche il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento delle parti. La Corte costituzionale ha così voluto rimarcare come il compito principale del giudice consista nell’applicare al caso concreto le singole fattispecie e che quindi ogni previsione di automatismo va contro la funzione giurisdizionale.
Ad essere stato intaccato è proprio il meccanismo della "tariffa fissa” che veniva giustificata con l’esigenza per gli imprenditori di prevedere i costi del licenziamento. Ecco, smontato questo meccanismo, ora però si è creata una grande confusione nella disciplina, tanto che da diverse parti viene auspicata una ridefinizione di tutta la materia.
Va poi ricordato che il decreto legislativo 23 è rimasto invece invariato nel lasciare la tutela della reintegrazione residuale, e quindi nel ragionare solo in termini di indennizzo. Qui il punto è che, anche in base alle normative comunitarie, alla Carta sociale europea, l’indennizzo deve avere una funzione dissuasiva. Il risultato per ora è che proprio questa incertezza alla fine produce una funzione dissuasiva.
Si diceva infatti che la dissuasività dell’articolo 18, più che dal reintegro, veniva dall’aleatorietà degli eventuali arretrati da pagare.
Piccinini. Sì, qui però già la legge Fornero aveva messo una bella pezza perché anche se il lavoratore stava a casa tre anni in attesa della sentenza di reintegra, veniva indennizzato solo per dodici mensilità. Quindi c’era già stato un ridimensionamento del rischio che un datore di lavoro potesse pagare centinaia di migliaia di euro.
Tirelli. La sentenza della Corte e il decreto dignità rappresentano un’inversione di tendenza significativa, i cui effetti però restano da verificare.
Il decreto dignità ha posto il limite di durata del contratto a tempo determinato a dodici mesi, estendibile a ventiquattro mesi, ma solo in presenza delle cosiddette causali, cioè a esigenze produttive temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, e documentabili. Ora, qual è il problema? Che se tu poni dei limiti alla ripetizione dei contratti a termine in un momento di crisi economica, il rischio è che questi, anziché essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, vengano semplicemente interrotti, che è quello che stiamo vedendo succedere quotidianamente anche da parte di datori di lavoro virtuosi. Alla fine, di fronte al rischio di un contenzioso legale, molte aziende preferiscono non rinnovare il contratto, sostituendo i lavoratori con altri; ovviamente parliamo di mansioni medio basse.
Il "decreto dignità” esclude dal proprio campo di applicazione la pubblica amministrazione, ma anche lì il problema dei precari è drammatico.
Tirelli. Nel pubblico impiego c’è l’ulteriore problema che tu puoi conv ...[continua]
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