Nel "caso Sofri", termini come "confessione", "pentimento" e "abiura" sono tornati drammaticamente attuali. In questo processo, le analogie con qualcosa che già si conosce sono segni inquietanti di come la superficie del presente possa calarsi in strutture e deformazioni profonde di un lontano passato.
E’ stato chiesto a Sofri, Bompressi e Pietrostefani di pentirsi; sono state rifiutate loro le attenuanti perché non hanno mostrato alcun segno di pentimento e di rimorso. Non si capisce di cosa si dovrebbe pentire una persona che rifiuta di dichiararsi colpevole e la colpevolezza della quale non è stata dimostrata. E’ una richiesta insensata, analoga al bisogno di sanzione che la giustizia d’antico regime chiedeva alle sue vittime quando imponeva loro, prima dell’esecuzione capitale, che dichiarassero il loro pentimento e chiedessero perdono, per tranquillizzare le coscienze.
La confessione del pentito era la chiave di volta del sistema giudiziario, soprattutto nelle questioni ecclesiastiche, e costituiva la prova principe di ogni inquisizione, anche laica, perché era la prova più robusta: quando il condannato stesso confessava, si raggiungeva l’evidenza. Sul versante ecclesiastico dell’inquisizione la confessione aveva un’ulteriore funzione perché serviva a salvare l’anima del colpevole.
Per consentire la sua reintegrazione nel tessuto sociale, per sanare una frattura, il condannato doveva confessare e pentirsi. Sono bisogni tipici della cultura di un paese retto dall’Inquisizione e dalla confessione.
Anche l’abiura rappresenta una sorta di pentimento, anche se non si chiede di ammettere: "Io mi pento di aver ucciso o di aver contribuito ad uccidere", quanto di disconoscere la militanza politica svolta in quegli anni, compiendo un atto di abiura complessivo che in ultima istanza individua in queste tre persone, e nel gruppo politico di cui sono stati esponenti, tutta la violenza di quegli anni.
La cosa più impressionante è questo ritagliare le parole di Lotta Continua, il giornale dell’organizzazione, come se fossero degli appelli alla violenza in un paese pacifico, quando qualsiasi lettura della stampa quotidiana dell’epoca e delle dichiarazioni politiche che correvano in quei mesi ci immergerebbe in un clima dove la violenza si respirava continuamente. La contestualizzazione di quelle espressioni ci metterebbe di fronte a qualcosa che vogliamo evidentemente dimenticare. Per questo, si chiede una specie di abiura generale dall’eresia della ribellione, dall’eresia di aver fatto politica in un certo modo in quegli anni.
Rispetto all’uso della chiamata in correità, si fa un passo indietro addirittura rispetto ai meccanismi del famigerato processo ecclesiastico. Il processo inquisitoriale, nel momento in cui si occupa della stregoneria, segue lo stesso meccanismo, cioè la chiamata in correità della strega pentita, quale prova del coinvolgimento di tutte le persone che la strega afferma di aver visto al sabba. Tuttavia, all’inizio del Seicento, in una data non facilmente precisabile, avviene una svolta che si concretizza nella Instructio dello Scaglia sul modo di condurre i processi di stregoneria. La svolta è netta: si afferma, infatti, che non hanno più valore le chiamate in correità delle streghe pentite, come pure indizi di tipo magico concernenti l’accusa di dilettarsi di medicine magiche oppure il ritrovamento nel letto di involti di piume, semi, ecc.
Questa svolta fondamentale, rilevata dagli studiosi tedeschi, implica un enorme passo in avanti perché pone termine, anche se non immediatamente, all’abuso del pentitismo come sistema per svelare la presenza di gruppi di streghe e stregoni.
Nel cosiddetto "caso Sofri", ci troviamo di fronte proprio alla riproposizione e all’abuso della "prova logica". Si è scelto di dare totale fiducia alle dichiarazioni di un pentito, partendo dal presupposto: "Perché dovrebbe mentire?". Questa è un’assunzione esclusivamente logica, perché taglia via del tutto la questione della prova documentaria e fattuale. Nella lotta contro il terrorismo e contro la mafia, il meccanismo della prova logica e dell’affidarsi completamente ai pentiti, se ha permesso di raggiungere importanti obiettivi, ha però comportato un imbarbarimento complessivo nel funzionamento della giustizia penale nel nostro paese ...[continua]
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