Una iniziativa legislativa sullo stesso tema è stata annunciata dal senatore Gianni Marilotti (MoVimento 5 stelle), nell’intervento di apertura, in qualità di Presidente della Commissione Biblioteca e Archivio storico del Senato, del Convegno “I canti della trincea della Prima guerra mondiale e la riabilitazione dei fucilati” (21 febbraio 2020). Con la riapertura del discorso sulle sentenze capitali eseguite durante la guerra 1915-18, il convegno, articolato peraltro su diversi temi, ha offerto anche l’occasione per ricostruire la vicenda del contrastato percorso parlamentare di una proposta di legge in materia, nel corso della passata legislatura (2013-2018): una vicenda che vale la pena di ricordare in quanto emblematica delle difficoltà e delle reticenze che emergono talvolta nelle sedi istituzionali quando si dibatte sulla memoria di eventi particolarmente dolorosi della storia recente.
Il 21 novembre 2014, a ridosso della ricorrenza del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale, veniva depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati la proposta di legge n. 2741 (Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la Prima guerra mondiale), primo firmatario l’on. Gian Piero Scanu, appartenente al Gruppo del Pd, sottoscritto da parlamentari appartenenti a diversi gruppi politici.
La proposta di legge riguardava i militari che nel corso della guerra 1915-18 avessero riportato condanne alla pena capitale per alcuni reati: lo sbandamento, la disobbedienza, la rivolta, l’ammutinamento, l’insubordinazione e la diserzione, tutti previsti dal codice penale per l’esercito, risalente al 1869. Per i condannati a morte per quei reati, veniva disposta l’attivazione d’ufficio della procedura per la riabilitazione, ferma restando l’esclusione dei responsabili di delitti che sarebbero stati tali anche in tempo di pace, quali i delitti di omicidio, saccheggio e violenza sessuale, nonché i responsabili di atti di spionaggio.
L’iniziativa del procedimento di riabilitazione era attribuita al Procuratore generale militare presso la Corte di appello che, entro il termine di un anno, avrebbe dovuto presentare al Tribunale militare di sorveglianza la richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i reati sopra indicati. Conseguentemente, a seguito di autonoma valutazione del Tribunale militare di sorveglianza, si sarebbe estinto ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra nel periodo considerato, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.
Questo, in sintesi, l’impianto giuridico dell’iniziativa legislativa per la riabilitazione dei fucilati della Prima guerra mondiale che però, ...[continua]
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