Ma… questo appunto non esenta il datore di lavoro da responsabilità, in forza appunto della normativa generale che fa riferimento all’art. 2087 citato e che prevede specificatamente che il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche è punibile ai sensi dell’art. 40 del Codice Penale per i reati di lesioni (art. 590 c.p.) o, addirittura di omicidio colposo (art. 589 c.c), peraltro aggravato per violazione delle norme antinfortunistiche. Sul punto il legislatore nel corso di questi mesi ha imposto a tutte le imprese che non avevano sospeso l’attività a quella data di approvare e osservare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” previsto dall’art. 2 co. 6 Dpcm 26/04/2020. Avere rispettato o meno con puntualità e precisione tale protocollo può essere determinante.
A fianco di questo problema, di carattere generale e contrattuale (sulla base cioè degli obblighi reciproci derivanti dal contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e lavoratore), c’è un’altra rilevante questione che potrebbe essere fonte di contenzioso in futuro, relativa alla eventuale richiesta di risarcimento del danno da “emergenza”, per responsabilità professionale, vale a dire in applicazione dell’art. 7 l. 24/2017, che prevede che l’operatore sanitario dipendente o strutturato nell’ospedale o nella clinica risponde del proprio operato in base all’art. 2043 del Codice Civile (si parla in questo caso di responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito), a differenza di quella dell’Azienda sanitaria (concorrente) che rimane di natura contrattuale. La differenza tra i due termini non è qui particolarmente interessante, basti sapere che cambia solo il termine di prescrizione entro il quale agire per ottenere il risarcimento, di cinque anni nel caso dell’art. 2043 c.c. e di dieci anni nel caso dell’art. 2087 c.c.. Muta in verità anche l’onere della prova, perché nel caso della responsabilità di tipo “contrattuale” il danneggiato deve provare il nesso di causa tra il danno che gli è occorso e l’azione od omissione del presunto responsabile (o Ente), nel mentre sarà quest’ultimo a dover provare di avere adempiuto ai propri obb ...[continua]
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