Il caso che si palesa concretamente sulla mia scrivania riguarda due autisti di pulmini di una cooperativa sociale di solidarietà che si occupa di inserimento disabili (di varia gravità) nel lavoro. I due autisti svolgono prevalentemente la mansione di trasporto utenza per le tratte “domicilio utenza-sede cooperativa-domicilio utenza”, utenza composta da persone di disabilità varia anche grave. In particolare coadiuvano l’operatore socio-sanitario presente nell’automezzo per far salire e scendere le carrozzine, contribuendo a sostenere materialmente la persona (contatto diretto) e passando insieme a loro e all’operatore il tempo di percorrenza (contatto indiretto). Ambedue i soggetti, presumibilmente non vaccinati (ma allo stato, stante la limitata collaborazione del medico competente, la cooperativa non ne ha conoscenza né diretta né indiretta, come vedremo), alla richiesta di essere sottoposti a tampone quale screening suggerito dalla Regione Veneto hanno risposto addirittura con un messaggio del seguente tenore:
“Intendo precisare, riguardo alla decisione di non sottopormi ai tamponi, che le scelte da me prese sono frutto di approfondimenti attraverso studi ufficiali e linee guida dei principali organi governativi. Come emerso dalle udienze, causa contro i tamponi […], l’avvocatura dello stato avrebbe ammesso di utilizzare parametri in media fuori range rispetto alle linee guida a cui il Ministero della salute stesso dice di attenersi. Avrei il piacere, se la cooperativa fosse d’accordo, di conoscere la ditta fornitrice dei test antigenici, e quella dei macchinari Pcr per il test molecolare. È possibile che i test di cui la cooperativa fa uso siano attendibili e conformi ai requisiti minimi di costruzione e settaggio; per esempio quanti e quali sono gli antigenibersaglio e la reattività crociata degli anticorpi (antigenico), o i cicli di amplificazione e temperatura d’esercizio (molecolare-Pcr)? Provvederò a consultare le schede tecniche, eventualmente rivolgendomi alle case costruttrici nel caso in cui alcuni parametri non siano riportati. Se troverò queste informazioni conformi alle linee guida (Oms/Ecdc/Cdc) e agli studi specifici, rivaluterò la mia posizione”.
Come tutte le disposizioni introdotte dal decreto legge, anche quella dedicata ai destinatari degli obblighi vaccinali è soggetta a interpretazione. I dubbi interpretativi non investono tanto la categoria degli esercenti le professioni sanitarie, i quali sarebbero da individuare, a detta di tutti, in base alle norme primarie che le regolamentano.
Le perplessità riguardano la categoria degli “operatori di interesse sanitario”; a norma di legge (sito informativo del Ministero della Salute) si tratta di una categoria ristretta, anzi ristrettissima, essendo limitata alla figura del massofisioterapista, dell’operatore socio-sanitario e dell’assistente di studio odontoiatrico. Quindi i nostri due autisti sembrerebbero esclusi, e così ha ritenuto anche il medico competente (del lavoro) aziendale che, a precisa richiesta della cooperativa, ha risposto testualmente che “La richiesta da parte della Vostra Coop. di inviare a visita i due dipendenti ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione non è corretta per tutte le motivazioni sopra descritte, ma soprattutto perché i lavoratori non svolgono una mansione sanitaria in senso stret ...[continua]
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