La pubblicazione del dispositivo della sentenza relativa ai reati di “avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione umana” e “disastro ambientale che coinvolgeva le acque superficiali poste in prossimità del sito Miteni e la falda acquifera sottostante con propagazione del plume contaminante su un’area che copre le province di Vicenza, Verona e Padova” inerente il processo Pfas, conclusosi in I grado davanti alla Corte di Assise di Vicenza il 26 giugno 2025, pare avere sollevato, tra le moltissime altre suggestioni e valutazioni, una riflessione di particolare importanza. Leggendo con attenzione tale dispositivo tra le varie pesanti condanne penali, mi sono soffermato sulle disposizioni di natura risarcitoria, cioè civilistiche, inerenti i danni (anche presuntivamente) accertati. Rammentiamo le caratteristiche più importanti della vicenda: la Miteni spa, azienda sita nella valle del Chiampo che incanala le acque provenienti dalle montagne intorno a Recoaro (Vicenza), è stata accusata, in capo anche ai suoi dirigenti e membri del CdA, di avere inquinato le falde acquifere di un’area concernente circa 350.000 persone mediante percolazione e sversamento di polifluoroalchilici (Pfas) non solubili. 
Il dispositivo della sentenza è molto articolato e assai pesante per gli imputati e per l’azienda. In capo alle persone oggetto di indagine, sono state comminate per i reati di cui sopra pene che oscillano tra i 17 anni e 6 mesi di reclusione e i due anni e 8 mesi, oltre varie interdizioni dai pubblici uffici e inabilitazioni all’esercizio di impresa commerciale. Sotto il profilo civilistico sono state riconosciute somme pesanti a titolo di risarcimento anche di svariati milioni di euro in favore di enti pubblici quali Regione, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, consorzi e comuni vari, associazioni ambientaliste e sindacali, e una marea di cittadini e cittadine che hanno provato di avere contratto danni a seguito della presenza di Pfas nell’acqua consumata per anni. 
Oltre a ciò, un folto gruppo di abitanti della cosiddetta “zona rossa” (quella dove l’inquinamento della falda acquifera è risultato maggiore), non ex lavoratori della Miteni, ma semplici residenti soggetti per molti anni al consumo di acqua potabile contenente polifluoroalchilici (Pfas), si sono visti riconosciuta individualmente una somma “forfettaria” uguale per tutti, a prescindere sembrerebbe dunque dalla situazione sanitaria di ciascuno, pari a 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno subìto. Ma quale danno? Poiché se da una parte è indubbia la presenza di Pfas nel sangue di ciascuno di loro (in misura peraltro assai variabile, ma sempre mediamente alta e comunque superiore alla media) non risultano per la maggior parte di costoro malattie conclamate in atto sicuramente riconducibili alla certa esposizione ai Pfas. Dunque, la Corte avrebbe riconosciuto un risarcimento di natura economica per costoro che non parrebbero aver subìto un danno né patrimoniale né sanitario diretto, ma solo (ripeto, sembrerebbe) da “metus”, cioè derivante dal timore del possibile evolversi in senso negativo della propria situazione sotto il profilo medico. Il metus, concetto non molto praticato nel mondo del diritto sostanziale, ma in realtà così presente nella vita delle persone… 
Quando nei primi anni Novanta per i lavoratori che lamentavano gli iniziali problemi derivanti dalla massiccia esposizione all’uso di amianto nei processi produttivi, o anche solamente nell’ambiente di lavoro, vennero proposte le prime cause di risarcimento del danno, nel giro di un decennio si manifestarono alcuni problemi: da una parte il riconoscimento del nesso causale tra malattie correlate ed esposizione, ma dall’altra anche il tema dell’insorgenza del timore, in capo a coloro che risultavano sicuramente esposti senza però manifestare ancora malattie, di contrarre prima o poi un danno addirittura esiziale. Il mesotelioma pleurico, tipico effetto possibile di questa esposizione, è infatti un maledetto tumore, quasi sempre letale perché veloce nell’espandersi, che può venire alla luce fino a circa quarant’anni dopo il contatto anche solamente ambientale con l’asbesto. Di conseguenza, con molti lavoratori ci trovammo negli anni a condividere il fatto che, sebbene in quel momento molti si trovassero a non avere sintomi di sorta, il sapere di avere in nuce questa possibilità, dentro di sé, creava necessariamente un sentimento di paura, che poteva incide ...[continua]

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