Curioso il mondo del lavoro in Italia. Uno dei problemi con cui la grande crisi industriale di questi ultimi anni ci ha costretto a incrociare le intelligenze (oltre alla corruzione, il clientelismo, la soffocante partitocrazia, i monopoli, i privilegi, ecc.) è dover riconsiderare le grandi differenze di tutela che coesistono nei confronti del lavoro. Lavori a tempo indeterminato e lavori a termine, collaboratori a progetto e partite iva, lavoro a chiamata e a intermittenza hanno messo a dura prova la comprensione del mondo "flessibile”, ma almeno tutte queste attività risultano avere in comune una cosa: l’obbligatorietà contributiva. In forma diversa, con tutele variabili (p. es. nell’importo riconosciuto a titolo di indennizzo per la maternità, o nella malattia, o nel sistema di calcolo della pensione, ecc.) tutti i lavori a partire dal 1996 dopo la Riforma Dini sono stati oggetto di disamina utile a sottoporli a contribuzione. Famoso (e risolto, forse, da poco) il caso degli amministratori di società, soggetti inevitabilmente alla Gestione Separata Inps dopo essere stati in passato immuni dall’obbligo contributivo in quanto spesso e volentieri già iscritti anche ad altra Cassa. Sul fatto che la gestione separata Inps sia divenuta obbligatoria per la zona grigia della parasubordinazione, si era addivenuti a seguito dell’art. 2 co. 26 della l. n. 335/95 che così prevede: "…a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 49 t.u. imposte sui redditi… Nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al co. 2 lett. A) art. 49 del medesimo testo unico…”.
Ma davvero è così? Tutti sono quindi tutelati previdenzialmente dalla legge?
In realtà qualche sorpresa, in questo multiforme mondo dei lavori che è l’Italia, si trova ancora.
Qualche tempo fa hanno fissato un appuntamento nel mio studio alcuni Vpo. Chi sono i Vpo? Per chi fa il mio mestiere, e soprattutto nel campo penale, non è un mistero: Vpo sta per Vice Procuratori Onorari, magistrati onorari, insomma. Il magistrato onorario è un membro dell’ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero, e l’aggettivo "onorario” sta a indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un periodo temporale determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un’indennità per l’attività svolta. La previsione della magistratura onoraria trae origine dal disposto dell’art. 106 2° comma della Costituzione che stabilisce: "La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”. I Vpo sono il motore del funzionamento della giustizia "minore”, coloro che sostituiscono (con relativo onere di preparare l’arringa) la pubblica accusa nei processi considerati di minore impatto o difficoltà, o coloro che preparano la documentazione per processi di maggiore entità. Il vice procuratore onorario è di fatto un magistrato inquirente che rappresenta l’ufficio del pubblico ministero in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio, nei procedimenti per interdizione). Costoro svolgono in particolare le funzioni di pubblico ministero in udienza per delega nominativa del procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del giudice di pace. Si badi bene che si diventa Got e Vpo con un concorso a titoli, tramite partecipazione a un bando promosso dal Ministero della giustizia. L’incarico di vice procuratore onorario -al pari di quello di giudice onorario di tribunale- è in teoria di carattere temporaneo, essendo previsto che abbia una durata di tre anni e che sia prorogabile per una sola volta per un uguale periodo di tempo.
Di fatto, a causa dei numerosi provvedimenti di proroga ex lege intervenuti in questi anni, i Vpo e i Got hanno continuato a restare in servizio anche dopo la scadenza. Il compenso dei Vpo è attualmente disci ...[continua]

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