La Corte costituzionale ha parzialmente respinto il ricorso del governo contro la legge della regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. Puoi illustrarci la questione?
La prima cosa da dire è che in Italia il diritto a essere accompagnati in un percorso di assistenza al suicidio esiste già e non serve una legge regionale per riconoscerlo. Lo dico perché è proprio la Corte costituzionale (sentenze n. 242/2019 e 132/2025) a sottolinearlo quando afferma che esiste il diritto di essere accompagnati dal servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito. Tale diritto esiste a quattro condizioni: quando la persona (a) sia affetta da una patologia irreversibile; che sia (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili; (c) che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; ma sia allo stesso tempo (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Tale diritto, inoltre, include il reperimento da parte del servizio sanitario nazionale dei dispositivi idonei e l’ausilio nel relativo impiego. Quindi a questo diritto della persona corrisponde un dovere del servizio sanitario nazionale. La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, che è la base di tutto, è autoapplicativa. Certo, sarebbe meglio avere anche una legge nazionale per disciplinare procedura, tempi e modalità uniformi per farlo esercitare. Il legislatore nazionale però non si è mosso in questa direzione, anzi, ha presentato un disegno di legge che non si allinea a quello che ha detto la Corte costituzionale. Pertanto, in assenza di una legislazione nazionale, alcune regioni, la Toscana per prima, hanno cominciato a muoversi, ma, ripeto, per precisare un diritto che esiste già.
La legge regionale è stata poi impugnata dal governo e la Corte costituzionale si è espressa. Questa sentenza non è facilissima da interpretare: per alcuni colleghi vieta sostanzialmente alle regioni di intervenire; io credo invece che lo consenta con alcune attenzioni. Per esempio, una norma della legge regionale dichiarata incostituzionale permetteva di esprimere la volontà del malato attraverso un delegato, figura non prevista dalla giurisprudenza costituzionale. Un altro elemento dichiarato incostituzionale è relativo ai tempi per completare la procedura, che la Regione Toscana aveva previsto in termini considerati troppo stretti. La Corte costituzionale dice: gli accertamenti legati alle quattro condizioni per accedere all’assistenza al suicidio sono complessi, quindi non si può limitarli in tempistiche troppo ristrette. C’è invece una parte della sentenza della Corte sulla legge della Regione Toscana che pone qualche difficoltà interpretativa. Si tratta dell’art. 2 della legge che disponeva come “[f]ino all’entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219”.
Secondo la Corte, tale disposizione finirebbe per “definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito” (punto 4). L’illegittimità qui pare derivare dall’aver incorporato all’interno della legge regionale i requisiti previsti dalle sentenze citate, cristallizzandoli e sottraendoli così alla possibilità di essere integrati dal Parlamento o modificati dalla stessa Corte. In questo senso, una legge regionale dovrebbe limitarsi a richiamare principi che vivono nell’ordinamento, che oggi sono previsti dalla sentenza 242 e dalla legge 219, ma che in futuro potranno essere modificati da nuove sentenze della Corte o da nuove leggi dell’ordinamento nazionale. Quindi secondo me il difetto che la Corte costituzionale ha messo in luce è di dettaglio, riguarda un rinvio fisso a determinate decisioni della Corte; se si facesse invece riferimento al diritto vivente, cioè ai principi che prevedono la Corte costituzionale, il legislatore nazionale e l’ordinamento nel suo complesso, questa critica cadrebbe.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 2 della legge della Regione Toscana (che riguarda i ...[continua]
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