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competenti per le operazioni Sar (search
and rescue) quali la Libia, non sono in gra-
do di potervi adempiere. L’operazione mare
Nostrum attuata dall’Italia deve divenire
un’operazione condivisa a livello europeo
I cambiamenti all’interno della UE
1. L’Unione Europea deve prendere atto che
il Regolamento Dublino non è più uno stru-
mento idoneo di regolazione del sistema di
asilo nella UE e deve dichiarare l’obiettivo
di superare detto regolamento e non, come
avviene finora, di ribadirne continuamente
la sua presunta validità. Nelle more di det-
to non facile processo va concordata tra gli
stati dell’Unione una comune applicazione
flessibile ed estensiva di quelle disposizioni
del Regolamento Dublino III (di fatto inap-
plicate) che permettono già ora di procedere
“al ricongiungimento di persone legate da
qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni
umanitarie fondate in particolare su motivi
familiari o culturali” (art. 17 co. 2).
2. Vanno assunte misure per allargare le
condizioni che legittimano il soggiorno dei
titolari di protezione in altro paese rispet-
to a quello che ha operato il riconoscimento
giuridico; è il tema del cd “mutuo riconosci-
Su un’aria del Turco in Italia
Cara Italia, alfin ti miro.
Vi saluto, amiche sponde
G. Rossini
Riposa tutta quanta la Penisola
avvolta da una trepida collana
di affogati. Ognuno di loro è una briciola
fatta cadere per ritrovar la strada.
Ma i pesci le hanno mangiate e i clandestini,
persi nel mare senza più ritorno,
vagano come tanti Pollicini
seminati nell’acqua torno torno.
mento delle decisioni di asilo”. La direttiva
2011/51/UE, che ha esteso il permesso UE
lungo soggiornanti anche ai beneficiari di
protezione internazionale, è stato un pri-
mo passo ma del tutto insufficiente perché
riguarda solo coloro che hanno già trovato
una nuova integrazione nel paese nel qua-
le hanno ottenuto il riconoscimento della
protezione. D’altra parte il vecchissimo “ac-
cordo sul trasferimento di responsabilità”
della protezione è uno strumento giuridico
desueto. Nella consapevolezza che non è op-
portuna l’adozione di una norma europea
che porti a un immediato e incondizionato
diritto di trasferimento e insediamento dei
beneficiari di protezione internazionale dal
paese nel quale hanno ricevuto la protezio-
ne verso qualsiasi altro paese UE, vanno
tuttavia sperimentate quanto prima misure
quali:
- autorizzare la possibilità per i rifugiati di
sottoscrivere un contratto di lavoro in un
paese UE diverso da quello in cui hanno la
protezione, prevedendo che, qualora ricor-
rano determinati parametri di reddito e di
durata del rapporto di lavoro, lo status di
protezione può essere trasferito nel nuovo
paese;
- autorizzare il soggiorno dei rifugiati per un
periodo superiore a tre mesi, con possibili-
tà di ricerca lavoro, in presenza, da parte di
terzi, di una sponsorizzazione;
3. Un autentico “buco nero” delle politiche
UE sull’asilo è l’assenza di un piano europeo
finalizzato agli standard per l’integrazione
sociale dei titolari di protezione. Infatti, se
al di là delle forti differenze socio-econo-
miche tra i paesi dell’Unione, in un deter-
minato Paese UE non si applicano misure
di integrazione effettive per i beneficiari di
protezione è evidente che ciò che avviene
sono forti e incontrollati spostamenti dei
rifugiati all’interno dell’Unione. L’Italia è
uno dei paesi più carenti sotto questo profi-
lo poiché la maggior parte dei rifugiati non
ha accesso, dopo il riconoscimento giuridico
di protezione, ad alcun effettivo programma
di accoglienza e supporto all’integrazione. è
ampiamente noto (ma non si intravede fino-
ra da parte del Governo italiano alcun serio
intervento finalizzato a trovare una soluzio-
ne) il dramma dei rifugiati “senza fissa di-
mora” che vivono nella marginalità sociale
nelle grandi aree urbane o sono oggetto di
grave sfruttamento in agricoltura e in altri
settori economici.
Protezione internazionale e permesso di soggiorno
per motivi umanitari
Attualmente la direttiva europea vigente (decreto qualifiche) prevede due figure
di status per richiedenti di protezione internazionale -lo status di rifugiato e
la protezione sussidiaria. In Italia esiste inoltre la protezione umanitaria, ri-
conosciuta non come vero e proprio status ma come permesso di rimanere sul
territorio italiano per motivi di carattere umanitario.
Status di rifugiato
Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale compe-
tente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale. Lo
straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una per-
secuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo
tipo di protezione. Il permesso per status di rifugiato ha una durata di 5 anni,
prevede la possibilità di chiedere un ricongiungimento famigliare e può essere
rinnovato. Inoltre il titolare può presentare richiesta del permesso UE per sog-
giornanti di lungo periodo, oppure chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni.
Protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è uno status che viene riconosciuto dalla Commissione
territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione
internazionale. Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione
personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato,
ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, mi-
naccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel
proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria. Il permesso ha una durata
di 5 anni, è rinnovabile e i titolari possono presentare richiesta del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Questo permesso di soggiorno
consente anche il ricongiungimento familiare.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato quando ricor-
rono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, per esempio in caso di dinie-
go dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso
o in caso di riconoscimento della protezione temporanea per rilevanti esigenze
umanitarie in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea. Il permesso di soggiorno
per motivi umanitari viene concesso dal Questore a seguito di raccomandazione
della Commissione territoriale, può avere una durata dai 6 mesi ai 2 anni ed è
rinnovabile in questura finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio.
Guardando le colonne di profughi da casa mia
Valerio Magrelli
Che poi è uno schifo, a osservarlo da vicino,
un calcestruzzo di polvere, di paglia, di saliva,
povero intreccio nato da secrezioni e steli
con una vaga idea compositiva.
Un filo oggi, un filo domani,
e viene fuori un cestino in fibra vegetale,
bolo raffermo, pasta
che l'abitante, insieme, abita e mastica.
Questa casa di bava è fatta
come i figli che accoglie,
materia generata, materiale
genetico, tuorlo di trasmissione.
Per questo, senza Nido,
ora avanzano ciechi,
perduti nella notte
della loro identità.
Da:
Disturbi del sistema binario,
Einaudi, 2006